Art. 8 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2,
lettere a), c) e d),  del  decreto  legislativo  che,  nell'arco  dei
cinque anni antecedenti l'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
abbia svolto le suindicate funzioni per almeno diciotto  mesi,  anche
non continuativamente, puo' continuare a svolgerle.  Detto  personale
adempie all'obbligo  di  sviluppo  professionale  continuo  entro  il
termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2,
del presente decreto. 
  2.  La  qualifica  di  veterinario   designato,   acquisita   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, e' valida  ai  fini  del
presente decreto, a condizione che sia stato ricoperto  il  ruolo  di
veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo,
per  almeno  trenta  mesi  nell'arco  dei  cinque  anni   antecedenti
l'entrata   in   vigore   del    presente    decreto,    anche    non
continuativamente. 
  3. La qualifica di responsabile del benessere e  della  cura  degli
animali, acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
e' valida ai fini del presente decreto, a condizione che  per  almeno
trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore
del presente decreto, anche non continuativamente, sia  stato  svolto
il compito di responsabile del benessere e della cura  degli  animali
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto  legislativo  o
di  veterinario  designato  ai  sensi  dell'art.   24   del   decreto
legislativo. 
  4. Il responsabile del  progetto  di  ricerca  che,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  abbia  svolto  la  suddetta
funzione  per  almeno  diciotto  mesi  nell'arco  dei   cinque   anni
antecedenti l'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  anche  non
continuativamente, puo' continuare a svolgerla. 
  5. E' altresi' valida la qualifica acquisita prima dell'entrata  in
vigore del presente decreto, per i compiti di cui ai commi 2 e 3, del
presente articolo, a condizione che il compito sia stato  svolto  per
almeno sei mesi, nell'arco dei cinque anni antecedenti  l'entrata  in
vigore del presente decreto, anche non continuativamente, ed entro il
termine di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto,  venga  effettuata  l'iscrizione  ad  un  corso
universitario di terzo ciclo, da  comunicarsi  nell'apposita  sezione
del portale del  Ministero  della  salute  -  VETINFO  -  secondo  le
modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6,  comma
2, del presente decreto. 
  6. Per l'espletamento del compito  di  membro  scientifico  non  e'
richiesto  il  requisito  del  pregresso  svolgimento   del   compito
medesimo. 
  7. I soggetti che svolgono i compiti di cui ai commi 2, 3 e 6,  del
presente articolo e la funzione di  cui  al  comma  4,  del  presente
articolo, devono  adempiere  all'obbligo  di  sviluppo  professionale
continuo entro il termine indicato nel decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto. 
  8. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'organismo preposto al  benessere  degli  animali  provvede
alla  compilazione  del  libretto  delle  competenze  registrando  il
pregresso svolgimento da parte del personale  a  cio'  adibito  delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) del presente
decreto. Il veterinario designato, il responsabile  del  progetto  di
ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli  animali  e
il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione  del  portale
del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e
gli  attestati  di  sviluppo  professionale  continuo,   secondo   le
modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6,  comma
2, del presente decreto, mediante  la  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  9. I corsi di formazione e di sviluppo professionale  continuo  non
ancora attivati e quelli non ancora conclusi alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  dovranno  essere  conformi  a  quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto  e  opportunamente
integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 
  10. I crediti  relativi  ai  corsi  di  formazione  e  di  sviluppo
professionale continuo svolti tra la data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo e la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
direttoriale di cui  all'art.  6,  comma  2,  del  presente  decreto,
possono  essere  riconosciuti  a  posteriori  su  istanza   dell'ente
organizzatore. Tale istanza puo' essere presentata anche dal  singolo
discente. 
  11. Ai  fini  dell'accreditamento,  i  corsi  di  formazione  e  di
sviluppo professionale continuo, iniziati e non ancora conclusi  alla
data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6,
comma 2, del presente decreto, dovranno essere resi conformi a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto  e  opportunamente
integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.