Art. 8
Disciplina transitoria
1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2,
lettere a), c) e d), del decreto legislativo che, nell'arco dei
cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto,
abbia svolto le suindicate funzioni per almeno diciotto mesi, anche
non continuativamente, puo' continuare a svolgerle. Detto personale
adempie all'obbligo di sviluppo professionale continuo entro il
termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2,
del presente decreto.
2. La qualifica di veterinario designato, acquisita prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, e' valida ai fini del
presente decreto, a condizione che sia stato ricoperto il ruolo di
veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo,
per almeno trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti
l'entrata in vigore del presente decreto, anche non
continuativamente.
3. La qualifica di responsabile del benessere e della cura degli
animali, acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
e' valida ai fini del presente decreto, a condizione che per almeno
trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore
del presente decreto, anche non continuativamente, sia stato svolto
il compito di responsabile del benessere e della cura degli animali
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo o
di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo.
4. Il responsabile del progetto di ricerca che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbia svolto la suddetta
funzione per almeno diciotto mesi nell'arco dei cinque anni
antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non
continuativamente, puo' continuare a svolgerla.
5. E' altresi' valida la qualifica acquisita prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, per i compiti di cui ai commi 2 e 3, del
presente articolo, a condizione che il compito sia stato svolto per
almeno sei mesi, nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in
vigore del presente decreto, anche non continuativamente, ed entro il
termine di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, venga effettuata l'iscrizione ad un corso
universitario di terzo ciclo, da comunicarsi nell'apposita sezione
del portale del Ministero della salute - VETINFO - secondo le
modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma
2, del presente decreto.
6. Per l'espletamento del compito di membro scientifico non e'
richiesto il requisito del pregresso svolgimento del compito
medesimo.
7. I soggetti che svolgono i compiti di cui ai commi 2, 3 e 6, del
presente articolo e la funzione di cui al comma 4, del presente
articolo, devono adempiere all'obbligo di sviluppo professionale
continuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto.
8. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'organismo preposto al benessere degli animali provvede
alla compilazione del libretto delle competenze registrando il
pregresso svolgimento da parte del personale a cio' adibito delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) del presente
decreto. Il veterinario designato, il responsabile del progetto di
ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e
il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione del portale
del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e
gli attestati di sviluppo professionale continuo, secondo le
modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma
2, del presente decreto, mediante la dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
9. I corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo non
ancora attivati e quelli non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente
integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
10. I crediti relativi ai corsi di formazione e di sviluppo
professionale continuo svolti tra la data di entrata in vigore del
decreto legislativo e la data di entrata in vigore del decreto
direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto,
possono essere riconosciuti a posteriori su istanza dell'ente
organizzatore. Tale istanza puo' essere presentata anche dal singolo
discente.
11. Ai fini dell'accreditamento, i corsi di formazione e di
sviluppo professionale continuo, iniziati e non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6,
comma 2, del presente decreto, dovranno essere resi conformi a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente
integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.