Art. 8 Disciplina transitoria 1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), c) e d), del decreto legislativo che, nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le suindicate funzioni per almeno diciotto mesi, anche non continuativamente, puo' continuare a svolgerle. Detto personale adempie all'obbligo di sviluppo professionale continuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto. 2. La qualifica di veterinario designato, acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' valida ai fini del presente decreto, a condizione che sia stato ricoperto il ruolo di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo, per almeno trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non continuativamente. 3. La qualifica di responsabile del benessere e della cura degli animali, acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' valida ai fini del presente decreto, a condizione che per almeno trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non continuativamente, sia stato svolto il compito di responsabile del benessere e della cura degli animali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo o di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo. 4. Il responsabile del progetto di ricerca che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia svolto la suddetta funzione per almeno diciotto mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non continuativamente, puo' continuare a svolgerla. 5. E' altresi' valida la qualifica acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i compiti di cui ai commi 2 e 3, del presente articolo, a condizione che il compito sia stato svolto per almeno sei mesi, nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non continuativamente, ed entro il termine di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga effettuata l'iscrizione ad un corso universitario di terzo ciclo, da comunicarsi nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute - VETINFO - secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto. 6. Per l'espletamento del compito di membro scientifico non e' richiesto il requisito del pregresso svolgimento del compito medesimo. 7. I soggetti che svolgono i compiti di cui ai commi 2, 3 e 6, del presente articolo e la funzione di cui al comma 4, del presente articolo, devono adempiere all'obbligo di sviluppo professionale continuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto. 8. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'organismo preposto al benessere degli animali provvede alla compilazione del libretto delle competenze registrando il pregresso svolgimento da parte del personale a cio' adibito delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto. Il veterinario designato, il responsabile del progetto di ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e gli attestati di sviluppo professionale continuo, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. I corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo non ancora attivati e quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 10. I crediti relativi ai corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo svolti tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e la data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti a posteriori su istanza dell'ente organizzatore. Tale istanza puo' essere presentata anche dal singolo discente. 11. Ai fini dell'accreditamento, i corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo, iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, dovranno essere resi conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.