Art. 2 Verifica in ordine alle dichiarazioni rese 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese di navigazione ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese di navigazione si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. A tal fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni, controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese di navigazione e puo' altresi' acquisire, presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di contribuzione. 2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero procede al recupero degli importi erogati. 3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero. 5. L'amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.