Art. 3 
 
                      Norme sulla cumulabilita' 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con
aiuti de minimis e/o con aiuti ai sensi del regolamento  generale  di
esenzione per categoria e/o con aiuti  concessi  in  base  a  diverse
sezioni del «Quadro Temporaneo» in premessa citato.