Art. 3 
 
Controlli  e  manutenzione  degli  impianti  e   delle   attrezzature
                             antincendio 
 
  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti,  le
attrezzature e  gli  altri  sistemi  di  sicurezza  antincendio  sono
eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni  legislative  e
regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in  accordo  alle
norme tecniche applicabili  emanate  dagli  organismi  di  normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante
e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. L'applicazione della  normazione  tecnica  volontaria,  come  le
norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di  conformita',
ma rimane volontaria e non obbligatoria, a  meno  che  non  sia  resa
cogente da altre disposizioni. 
  3. Il datore di lavoro attua gli interventi  di  cui  al  comma  1,
anche attraverso il modello  di  organizzazione  e  gestione  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.