Art. 4 
 
               Qualificazione dei tecnici manutentori 
 
  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti
da tecnici manutentori qualificati. 
  2. Le modalita' di  qualificazione  del  tecnico  manutentore  sono
stabilite nell'Allegato II  del  presente  decreto,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli  impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e'  valida  su
tutto il territorio nazionale.