Art. 11 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 )), e' destinata in via prioritaria alle attivita' che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.