Art. 11 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno
delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del
decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   ((   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 )), e' destinata in
via prioritaria alle attivita' che alla data di  entrata  del  vigore
del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di
prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente  disposizione  si
applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.