Art. 3 
 
                Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di
cui all'articolo 4,  per  il  consumo  al  tavolo,  al  chiuso((,  ad
eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di  alberghi  e  di
altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai  clienti  ivi
alloggiati )); 
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
      f) centri termali, ((  salvo  che  per  gli  accessi  necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o
terapeutiche, )) parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
      (( g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o  religiose,
di cui all'articolo 8-bis, comma 2; )) 
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      i) concorsi pubblici. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle  zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste  per  le  singole
zone. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
(( Nel caso di sagre e fiere locali che si  svolgano  all'aperto,  in
spazi privi di varchi di  accesso,  gli  organizzatori  informano  il
pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del  possesso  della
certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che
abbiano rispettato gli obblighi informativi. )) 
  5. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.» 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del
presente decreto, nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2021,  n.  76.  ((  Ogni  diverso  o  nuovo  utilizzo   delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto  esclusivamente  con  legge
dello Stato» )).