Art. 5 
 
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi (( e
  per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 )) 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della
salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al (( 30 novembre 2021
)) la somministrazione di test antigenici rapidi per  la  rilevazione
di antigene (( SARS-CoV-2 )), di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti.
Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza  di  agevolare
ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni. 
  2. Al fine di contribuire al contenimento dei  costi  dei  ((  test
antigenici )) rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a  favore  del
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
34, comma 1, del (( decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ))  che  sono,
per  il   medesimo   anno,   corrispondentemente   incrementate.   Il
Commissario straordinario provvede al  trasferimento  delle  predette
risorse alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
sulla base dei dati disponibili sul  sistema  Tessera  Sanitaria.  Al
relativo onere, pari a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  rivenienti
dalle modifiche di cui al comma 3. 
  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
(( sono apportate )) le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite
dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021
e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e  la  tempestivita'
dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione  2021/2022
e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il
SARS-CoV-2,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il   Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei  farmacisti
italiani, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  definisce,  tramite  apposito  protocollo   d'intesa
stipulato    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle farmacie, le  procedure  e  le  condizioni  nel
rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al  pubblico,
a  seguito   del   superamento   di   specifico   corso   organizzato
dall'Istituto  superiore  di  sanita',   concorrono   alla   campagna
vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti  dei
soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione  del
servizio erogato dalle  farmacie  ai  sensi  del  presente  comma  e'
definita dal citato protocollo d'intesa a valere  sulle  risorse  del
fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il  medesimo  protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi'  le  procedure  di  registrazione
delle   somministrazioni   eseguite   presso    le    farmacie    per
l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 257  del  5  novembre  2018,  anche  per  consentire  il
monitoraggio del servizio erogato ai fini della  remunerazione  dello
stesso. Le previsioni del predetto  protocollo  d'intesa  esauriscono
gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge  30  dicembre
2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))