Art. 7 
 
        Misure urgenti in materia di processo civile e penale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano
ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per  i
quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e  il
30 settembre 2021.