(( Art. 7 - bis 
 
        Misure urgenti in materia di processo amministrativo 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni  eccezionali
non altrimenti fronteggiabili e  correlate  a  provvedimenti  assunti
dalla pubblica autorita' per contrastare la pandemia di  COVID-19,  i
presidenti  titolari  delle  sezioni  del  Consiglio  di  Stato,   il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e i presidenti dei  tribunali  amministrativi  regionali  e
delle relative  sezioni  staccate  possono  autorizzare  con  decreto
motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione  da  remoto  delle
cause per cui non e' possibile  la  presenza  fisica  in  udienza  di
singoli difensori o, in casi assolutamente  eccezionali,  di  singoli
magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalita' di
cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. ))