Art. 8 
 
                    Modifiche all'articolo 85 del 
                    decreto-legge n. 18 del 2020 
 
  1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In  caso
di deferimento alla sede collegiale  di  atti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In
relazione alle  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31  dicembre  2021,  e'
composto dai presidenti di coordinamento e  da  quindici  magistrati,
individuati, in relazione alle materie, con  specifici  provvedimenti
del presidente della Corte dei conti, e delibera  con  almeno  dodici
magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente  anche  in  via
telematica.».