IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di  1.900  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per  l'anno  2018,  di
3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al
fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure
di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei  settori  di  spesa
relativi  a:  a)  trasporti,   viabilita',   mobilita'   sostenibile,
sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle  stazioni
ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e
alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca;  d)
difesa del suolo, dissesto idrogeologico,  risanamento  ambientale  e
bonifiche; e)  edilizia  pubblica,  compresa  quella  scolastica;  f)
attivita'  industriali   ad   alta   tecnologia   e   sostegno   alle
esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;
h)  prevenzione  del  rischio  sismico;  i)   investimenti   per   la
riqualificazione urbana e per  la  sicurezza  delle  periferie  delle
citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di  provincia;   l)
eliminazione  delle  barriere  architettoniche  ed  ha  previsto  che
l'utilizzo  del  fondo  e'  disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati,   in   relazione   ai   programmi    presentati    dalle
amministrazioni centrali dello Stato e con i quali  sono  individuati
gli interventi da finanziare e i relativi importi; che tali  decreti,
nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi,  sono  adottati  previa  intesa  con  gli  enti  territoriali
interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e che per gli interventi rientranti  nelle  suddette  materie
individuati con i decreti adottati anteriormente  alla  data  del  18
aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche  successivamente
all'adozione degli stessi decreti; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18  concernente
«Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con
particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 7-bis che prevede di  destinare
agli  interventi  nel  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,   Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno
proporzionale alla popolazione residente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017 con il quale, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  1,
comma 140 della legge n. 232 del 2016 e' disposta la ripartizione  di
quota  parte  del  Fondo  per  gli   investimenti   e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese,  come  da  elenco  allegato  al  medesimo
decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del  Fondo
attribuita al settore portuale  ammonta,  complessivamente,  per  gli
anni 2017-2032, ad euro 318, 5 milioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 71 del 28  febbraio  2018  con  il
quale, al fine di dare impulso  alla  realizzazione  delle  opere  in
questione,  si  e'  proceduto  alla  programmazione   delle   risorse
stanziate nel primo  quinquennio  di  validita'  del  Fondo,  pari  a
complessivi euro 108,5 milioni e conseguentemente ad individuare  una
prima tranche di interventi cui destinare le risorse in questione per
un importo complessivo di euro 103,5 milioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» ed, in particolare, l'art.  1,
comma 1072, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire  di
cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del  2016  per
800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e  per  2.500
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2025  al  2033;  che  le
predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi  a:  a)
trasporti  e  viabilita';  b)  mobilita'  sostenibile   e   sicurezza
stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica  e  alle
opere di collettamento,  fognatura  e  depurazione;  d)  ricerca;  e)
difesa del suolo, dissesto idrogeologico,  risanamento  ambientale  e
bonifiche;  f)  edilizia  pubblica,  compresa  quella  scolastica   e
sanitaria; g) attivita' industriali ad  alta  tecnologia  e  sostegno
alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)   investimenti    in
riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento
infrastrutture e mezzi per  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e  il
soccorso;  n)  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  fermi
restando i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109  che  riduce  la
dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n.  205
del 2017 di 83 milioni per l'anno 2018, 195 milioni per l'anno  2019,
di 37 milioni per l'anno 2020 di 30 milioni per gli anni dal 2021  al
2029; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018, concernente il riparto del Fondo di  cui  all'art.  1,
comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale e' stata
disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese,  come  da  elenco  allegato  al  medesimo
decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del  Fondo
attribuita al settore portuale  ammonta,  complessivamente,  per  gli
anni 2020-2028, ad euro 200.307.559 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», che all'art. 1, comma 95  che
istituisce un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti  delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; 
  Visto l'art. 1, comma 98 della citata legge n.  145  del  2018  che
prevede che il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
interessati, sulla base  di  programmi  settoriali  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le  materie  di  competenza;
che  detti  decreti  individuano  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'eventuale  revoca  degli  stanziamenti,  anche   pluriennali,   non
utilizzati entro diciotto mesi dalla  loro  assegnazione  e  la  loro
diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste  dai  commi
da 95 a 106;  che  nel  caso  in  cui  siano  individuati  interventi
rientranti nelle materie di competenza  regionale  o  delle  province
autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019, concernente il riparto del  Fondo  di  cui  all'art.  1,
comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale  e'  stata
disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese,  come  da  elenco  allegato  al  medesimo
decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del  Fondo
attribuita al settore portuale  ammonta,  complessivamente,  per  gli
anni 2020-2032, ad euro 361.347.486 milioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre   2020   n.    190    concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Considerato che le risorse complessivamente  disponibili  stanziate
nel Fondo investimenti, appostate sul capitolo di bilancio  n.  7258,
pari a euro 796.655.045,00, non sono risultate sufficienti a  coprire
l'intero fabbisogno rappresentato dalle autorita' di sistema portuale
e che, pertanto, si e' provveduto ad individuare un primo  elenco  di
interventi infrastrutturali prioritari  dell'importo  complessivo  di
euro 794.212.595.00,  come  riportato  nell'allegato  2  del  decreto
ministeriale   n.   353/2020,   definiti   con    riferimento    alla
sostenibilita' ambientale, messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
ovvero di completamento di opere gia'  parzialmente  finanziate,  ivi
compreso l'obiettivo, di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 243 del
29 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del
27  febbraio   2017,   rinviando   l'approvazione   degli   ulteriori
interventi, puntualmente specificati  nell'allegato  3  del  predetto
decreto ministeriale all'ottenimento delle specifiche risorse di  cui
alla legge n. 160 del 2019 per complessivi euro 112.216.000,00; 
  Visto il decreto n. 353 del 13 agosto 2020, registrato  alla  Corte
dei conti l'8 settembre 2020 al n. 3278 col quale e' stata  approvata
la prima fase del programma di interventi infrastrutturali prioritari
in ambito portuale, riportato nell'allegato 2 al decreto ministeriale
n. 353 del 2020, per un importo complessivo  di  euro  794.212.595,00
rinviando ai prossimi decreti il  finanziamento  di  quelle  indicate
negli allegati 3 e 4; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
triennale 2020-2022», che all'art. 1, comma 14  istituisce  un  fondo
finalizzato al  rilancio  degli  investimenti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo di  cui  all'art.  1,
comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il quale  e'  stata
disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese; 
  Considerato che con DMT n. 35546 sono state appostate sul  capitolo
di  bilancio  di  questo  Ministero  n.  7258,  pg.  5,  le   risorse
finanziarie di cui alla  legge  n.  160  del  2019,  per  un  importo
complessivo di euro 112.216.000,00; 
  Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento delle opere di  cui
all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353/2020 da finanziare con
le risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 14,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Considerata l'intesa in Conferenza unificata  nella  seduta  del  6
agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  quanto  in  premessa,  e'  approvato  il  secondo  elenco   di
interventi infrastrutturali prioritari  in  ambito  portuale  di  cui
all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353 del  13  agosto  2020,
come riportato nell'allegato 1 al presente  decreto  per  costituirne
parte integrante e sostanziale, per un importo  complessivo  di  euro
112.216.000,00. 
  I CUP che  identificano  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento
devono, a pena di nullita'  dell'atto  che  lo  autorizza,  ai  sensi
dell'art 11 commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,  essere
validi e attivi.