Art. 3 
 
  1.  Gli  enti  proponenti  nella  cui  circoscrizione  territoriale
ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma  di
cui all'art. 1 assumono le funzioni di  soggetti  attuatori  per  gli
interventi ammessi a finanziamento nel rispetto  delle  procedure  di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
modificazioni e procederanno all'esecuzione delle  opere  di  cui  al
presente decreto  secondo  le  modalita'  ed  i  tempi  stabiliti  in
appositi accordi procedimentali da stipularsi ai sensi  dell'art.  15
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  con   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita'
ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e
all'erogazione del contributo pubblico. 
  2.  Fermo  restando  il  monitoraggio  delle  attivita'   e   degli
interventi effettuato attraverso il sistema della «banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, il  cui  costante  aggiornamento  e'  posto  a
carico dei soggetti attuatori, per le finalita' di cui al comma  1075
della legge 27 dicembre  2017  n.  205  ciascun  beneficiario  dovra'
produrre entro il 30 agosto di ciascun anno, alla Direzione  generale
per la  vigilanza  sulle  autorita'  di  sistema  portuale,  apposita
relazione sull'effettivo utilizzo  del  finanziamento  assegnato  con
l'indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione
delle opere.