Art. 3 1. Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in appositi accordi procedimentali da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico. 2. Fermo restando il monitoraggio delle attivita' e degli interventi effettuato attraverso il sistema della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il cui costante aggiornamento e' posto a carico dei soggetti attuatori, per le finalita' di cui al comma 1075 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ciascun beneficiario dovra' produrre entro il 30 agosto di ciascun anno, alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, apposita relazione sull'effettivo utilizzo del finanziamento assegnato con l'indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione delle opere.