Art. 4 
 
  Con successivi provvedimenti la Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne provvedera' per ogni intervento di  cui  all'allegato
1, all'assunzione dell'impegno  contabile  di  spesa  sul  pertinente
capitolo di bilancio, nel limite massimo del  contributo  programmato
per ciascun intervento di cui al predetto allegato.