Art. 5 
 
  Le risorse di cui  all'art.  1  si  intendono  revocate  qualora  i
soggetti beneficiari delle stesse non  provvedano  all'assunzione  di
una  obbligazione  giuridicamente  rilevante  per  l'affidamento  dei
lavori entro  diciotto  mesi  dall'assegnazione  delle  stesse  salvo
oggettive e comprovate cause ostative. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2661