IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  individuano,  con  cadenza  triennale,  il
fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale  il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
determina  il  numero  globale  dei  medici  specialisti  da  formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
delle esigenze di  programmazione  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle  attivita'  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  30
giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in  medicina,
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015,  prot.  n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
126 del 3 giugno 2015 -  Supplemento  ordinario  n.  25,  concernente
«Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017,  prot.  n.
402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
163 del  14  luglio  2017  -  Supplemento  ordinario n.  38,  recante
«Standard,  requisiti  e  indicatori   di   attivita'   formativa   e
assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 368  del  1999,  che,  a  decorrere
dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico  del  medico
in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi  per  i  primi
due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni  di
corso; 
  Vista la nota prot. n. 2562 del 15 gennaio 2021, con  la  quale  il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e  delle
finanze di  conoscere  le  risorse  finanziarie  disponibili  per  il
finanziamento dei contratti di formazione  medico  specialistica  per
l'a.a.  2020/2021,  avuto  particolare  riguardo   al   finanziamento
relativo ai contratti di formazione specialistica  erogabili  per  il
primo anno di corso nell'a.a. 2020/2021; 
  Vista la nota prot. n. 26983 del 9 febbraio 2021, con la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello
complessivo del finanziamento per  l'anno  accademico  2020/2021,  ai
sensi della legislazione vigente, e' pari ad  euro  1.016.351.876,28,
di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12,
della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del
2001, convertito dalla legge n.  188  del  2001;  euro  89.088.815,00
stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990;
euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300,  della
legge  n.  266  del  2005;  euro  50.000.000,00  stanziati  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  424,  della  legge  n.  147  del   2013;   euro
90.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della  legge
n. 208 del 2015; euro 68.400.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.  1,
comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 10.850.000,00  stanziati
ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n.  160  del  2019;  euro
25.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della  legge
n. 160 del 2019; euro 105.000.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.  5
del decreto-legge n. 34 del 2020,  convertito  con  legge  17  luglio
2020, n. 77; euro 105.000.000,00  stanziati  ai  sensi  dell'art.  1,
commi 421-422, della legge n. 178 del 2020; 
  Vista la nota prot. n. 13481 del 6 maggio 2021,  con  la  quale  il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  preso   atto   della
ricognizione delle vigenti autorizzazioni  di  spesa  effettuata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota  prot.  n.
26983 del 9 febbraio 2021, per un importo complessivo  pari  ad  euro
1.016.351.876,28,  ha  comunicato,  tra  l'altro:  -  che  la   somma
necessaria a  coprire  i  costi  presuntivi  correlati  ai  contratti
statali  delle  coorti  di  specializzandi  degli   anni   accademici
precedenti all'a.a. 2020/2021  e'  quantificabile  ad  oggi,  in  via
prudenziale, in euro 751.302.660,00; - che dal  predetto  importo  di
euro  1.016.351.876,28,  deve  essere  decurtata  la  somma  di  euro
642.534,25 quale onere a carico dello Stato, aggiornato al 26.4.2021,
per la frazione di formazione gia' fruita per i contratti non oggetto
di riassegnazione, in quanto parzialmente  utilizzati  a  seguito  di
rinunce e/o interruzioni; - che,  sempre  in  via  prudenziale,  deve
essere decurtata la somma necessaria  a  garantire  la  copertura  di
eventuali sospensioni che dovessero riguardare le  precedenti  coorti
di specializzandi ancora in corso, il cui importo e' stimato in  euro
16.000.000,00; - che, pertanto, come emerge  dalle  relative  tabelle
allegate alla suddetta  nota  prot.  n.  13481  del  6  maggio  2021,
considerate le stime del costo dell'anno accademico  precedente,  per
l'a.a. 2020/2021 residuerebbe un margine finanziario  in  termini  di
previsione pari a circa euro 221.117.246,41 che, sommati alle vigenti
autorizzazioni di spesa, pari a euro 1.016.351.876,28, conduce ad  un
ammontare totale disponibile, in termini previsionali,  pari  a  euro
1.237.469.122,69; 
  Vista la nota prot. n. 158147 del 1° giugno 2021, con la  quale  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  prendere  atto  degli
elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita'  e  della
ricerca con la citata nota prot. n. 13481 del 6 maggio 2021, relativi
alle economie derivanti dagli anni precedenti e considerate le  fonti
di finanziamento disponibili a legislazione vigente, gia'  comunicate
con la richiamata nota prot.  n.  26983  del  9  febbraio  2021,  nel
prendere atto della stima provvisoria di  risorse  residue  derivanti
dall'anno accademico 2019/2020, pari ad  euro  221.117.246,75,  somma
tuttavia  ancora  non  definitivamente  quantificata  essendo  l'anno
accademico 2019/2020 ancora in corso e  nel  prendere  atto,  infine,
dell'esistenza  di  un  contenzioso  tuttora  pendente   avverso   la
procedura concorsuale, i cui esiti non sono al momento prevedibili  -
tenuto conto che la citata somma  di  euro  221.117.246,75  non  puo'
essere considerata allo stato interamente libera e disponibile per il
finanziamento dell'anno accademico 2020/2021, ha  prefigurato  cinque
differenti  scenari  di  possibili  ammissibili  al  primo  anno   di
formazione per l'a.a. 2020/2021 fino all'a.a. 2024/2025; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano in data 3 giugno  2021  (Rep.  Atti  n.  76/CSR),
concernente  la  determinazione  del  fabbisogno  per   il   Servizio
sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il  triennio
accademico  2020/2023,  che  risulta  essere  per  l'anno  accademico
2020/2021 pari a complessive 13.507  unita';  per  l'anno  accademico
2021/2022 pari a complessive 13.311 unita' e  per  l'anno  accademico
2022/2023 pari a complessive 12.124 unita' e  considerato  che  nello
stesso e' chiarito che la formazione  e'  effettivamente  svolta  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili   ai   sensi   della
legislazione vigente; 
  Ritenuto pertanto, a fronte del fabbisogno di medici specialisti da
formare per l'anno accademico 2020/2021 espresso  con  il  richiamato
Accordo del 3 giugno 2021, pari a 13.507 unita',  che  tra  i  cinque
differenti  scenari  di  possibili  ammissibili  al  primo  anno   di
formazione   per   l'a.a.   2020/2021   prefigurati   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con la richiamata nota prot. n.  158147
del 1° giugno 2021, lo scenario  che  consente  di  poter  finanziare
13.200 contratti di formazione medico specialistica  sia  quello  che
maggiormente si avvicina al predetto fabbisogno; 
  Tenuto conto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)
prevede il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti  di  formazione
medico specialistica per un intero ciclo di studi (cinque anni),  che
consentiranno, una volta che il PNRR sara'  approvato  dal  Consiglio
dell'Unione europea,  di  poter  soddisfare  l'intero  fabbisogno  di
medici  specialisti  da  formare  per  l'anno  accademico  2020/2021,
finanziando i restanti 307 contratti di formazione,  e  di  assegnare
ulteriori  3.893  contratti  di  formazione,  anticipando   nell'a.a.
2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare
espresso per l'anno accademico 2021/2022 con  il  richiamato  Accordo
del  3  giugno  2021,  con  conseguente  riduzione  del  cd   «imbuto
formativo» ed ingresso anticipato nel  mondo  del  lavoro  di  medici
specialisti; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca del 21 maggio 2021, prot. n.  1205,  con  il  quale  e'
stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici  alle
scuole di specializzazione di area  sanitaria  per  l'a.a.  2020/2021
che, all'art. 2, prevede che «con uno o piu' provvedimenti successivi
ed integrativi del presento atto [...]  sono  indicati,  in  rapporto
alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti  per
tipologia di scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero
della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.
368/1999, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione
attivata per l'a.a. 2020/2021 [...]» e all'art. 8 fissa la data della
prova di concorso a livello nazionale a martedi' 20 luglio 2021; 
  Ravvisata, pertanto, l'urgenza di provvedere alla  definizione  dei
contingenti globali da formare ripartiti  per  tipologia  di  scuole,
onde consentire di individuare entro tale data  i  posti  disponibili
per ciascuna scuola di specializzazione per l'a.a. 2020/2021; 
  Considerato che la  disponibilita'  dei  predetti  4.200  contratti
resta comunque condizionata alla definitiva approvazione del PNRR nei
termini sopra descritti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio accademico 2020/2023,  tenuto  conto  di  quanto
sancito nell'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR),
richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei  medici  specialisti  da
formare e' determinato in 13.507  unita'  per  l'a.a.  2020/2021,  in
13.311 unita' per l'a.a. 2021/2022 ed in  12.124  unita'  per  l'a.a.
2022/2023, cosi' come indicato nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, parte
integrante del presente decreto.