Art. 2 
 
  1. Per l'anno accademico 2020/2021,  il  numero  dei  contratti  di
formazione specialistica a carico dello Stato e'  fissato  in  13.200
per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna  tipologia
di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4,
parte integrante del presente decreto. 
  2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui  al
comma  1,  tenuto  conto   delle   risorse   statali   effettivamente
disponibili, sono  presi  in  considerazione,  quali  indicatori,  il
fabbisogno  regionale  determinato,  ai  sensi  dell'Accordo  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del  3
giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR),  richiamato  nelle  premesse,  per
l'anno accademico  2020/2021,  espresso  sia  in  termini  di  valore
assoluto  sia  in  termini  di  variazione  rispetto  al   fabbisogno
determinato per l'anno precedente, nonche'  il  peso  percentuale  di
ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto  al  fabbisogno
complessivamente espresso per l'anno accademico  2020/2021.  E'  data
comunque priorita', in considerazione di quanto gia' avvenuto in sede
di assegnazione dei contratti per l'anno accademico  2019/2020  sulla
base dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 (Rep. Atti  n.  111/CSR),  alle
particolari necessita' relative alle scuole di  specializzazione  di:
anestesia rianimazione  terapia  intensiva  e  del  dolore;  malattie
dell'apparato   vascolare;   malattie   dell'apparato   respiratorio;
malattie infettive e tropicali;  medicina  di  emergenza  e  urgenza;
medicina interna; microbiologia  e  virologia;  patologia  clinica  e
biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e  medicina  preventiva;
ematologia; geriatria, in  quanto  ritenute  di  particolare  impatto
nell'emergenza COVID-19 e  per  i  possibili  scenari  futuri,  anche
tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. Inoltre  si  tiene  conto  delle  esigenze  delle
scuole di  specializzazione  di  psichiatria  e  di  neuropsichiatria
infantile,  in  considerazione  dell'acuirsi  dei  disagi  a  livello
psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si e' provveduto
in recenti provvedimenti di urgenza a rafforzare i  relativi  servizi
assistenziali. 
  3. Alla distribuzione dei  contratti  di  formazione  specialistica
alle scuole di specializzazione  degli  atenei,  tenuto  conto  della
capacita'  ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture
sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole  medesime,
provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2,  del
decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, acquisito il  parere  del  Ministro
della salute.