Art. 2 1. Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 13.200 per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto. 2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale determinato, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, per l'anno accademico 2020/2021, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di variazione rispetto al fabbisogno determinato per l'anno precedente, nonche' il peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso per l'anno accademico 2020/2021. E' data comunque priorita', in considerazione di quanto gia' avvenuto in sede di assegnazione dei contratti per l'anno accademico 2019/2020 sulla base dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 (Rep. Atti n. 111/CSR), alle particolari necessita' relative alle scuole di specializzazione di: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato vascolare; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza e urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria, in quanto ritenute di particolare impatto nell'emergenza COVID-19 e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inoltre si tiene conto delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, in considerazione dell'acuirsi dei disagi a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si e' provveduto in recenti provvedimenti di urgenza a rafforzare i relativi servizi assistenziali. 3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.