Art. 3 
 
  1. Per l'anno accademico 2020/2021,  il  numero  dei  contratti  di
formazione  specialistica  di  cui  all'art.  2  e'  incrementato  di
ulteriori 4.200 unita' per il primo anno di corso con  l'approvazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea. Cio' al fine  di  soddisfare  l'intero
fabbisogno di medici specialisti da  formare  per  l'anno  accademico
2020/2021 espresso con l'Accordo tra il  Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n.
76/CSR),  richiamato  nelle  premesse,  finanziando  i  restanti  307
contratti  di  formazione,  nonche'  di  assegnare  ulteriori   3.893
contratti di formazione, anticipando nell'a.a. 2020/2021 quota  parte
del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso  per  l'anno
accademico 2021/2022 con il  medesimo  Accordo  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021,
secondo quanto indicato nella allegata Tabella  5,  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui  al
comma  1,  sono  presi  in  considerazione,  quali   indicatori,   il
fabbisogno regionale determinato per l'anno accademico 2020/2021,  il
fabbisogno determinato per l'anno accademico  2021/2022,  nonche'  la
capacita' formativa degli atenei definita per ogni singola  tipologia
di scuola di specializzazione. 
  3. Alla distribuzione dei  contratti  di  formazione  specialistica
alle scuole di specializzazione  degli  atenei,  tenuto  conto  della
capacita'  ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture
sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole  medesime,
provvede, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, acquisito il  parere  del  Ministro
della salute.