Art. 3 1. Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 2 e' incrementato di ulteriori 4.200 unita' per il primo anno di corso con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea. Cio' al fine di soddisfare l'intero fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2020/2021 espresso con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, finanziando i restanti 307 contratti di formazione, nonche' di assegnare ulteriori 3.893 contratti di formazione, anticipando nell'a.a. 2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso per l'anno accademico 2021/2022 con il medesimo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 5, parte integrante del presente decreto. 2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale determinato per l'anno accademico 2020/2021, il fabbisogno determinato per l'anno accademico 2021/2022, nonche' la capacita' formativa degli atenei definita per ogni singola tipologia di scuola di specializzazione. 3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.