Art. 5 
 
  1. La specifica categoria destinataria  della  riserva  di  cui  al
comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368
e'  espressamente  individuata  nel  personale  medico  titolare   di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con  strutture  pubbliche  e
private accreditate  del  Servizio  sanitario  nazionale  diverse  da
quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonche', ai  sensi
dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  nel
personale medico, dipendente a tempo determinato di  un  istituto  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   o   di   un   istituto
zooprofilattico sperimentale di cui al comma  422  e  seguenti  della
medesima legge 27 dicembre 2017 n.  205.  Tale  ultima  categoria  di
personale medico perde il diritto  alla  frequenza  della  scuola  di
specializzazione nel caso in cui si interrompa - durante il corso  di
specializzazione  medesimo  -  il  contratto  di   lavoro   a   tempo
determinato a suo tempo sottoscritto con uno dei sopraindicati enti. 
  2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione
ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le  prove  di
ammissione previste dalla normativa vigente.