Art. 2 Direttive in materia occupazionale 1. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, o di un accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del medesimo decreto, i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 2. Ai fini dell'apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, valuta anche la possibile capacita' del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. La predetta valutazione puo' essere effettuata per le nuove istanze di accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono gia' state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2021 Il direttore generale: Bronzino