Art. 2 
 
                 Direttive in materia occupazionale 
 
  1. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma  di  cui
all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, o di un  accordo  di
sviluppo di cui all'art.  9-bis  del  medesimo  decreto,  i  soggetti
beneficiari,  nel  caso   in   cui   sia   previsto   un   incremento
occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito
del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti
professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori
di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati  a
seguito  di  procedure  di  licenziamento  collettivo,   ovvero   dei
lavoratori delle aziende del territorio di riferimento  coinvolte  da
tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 
  2.  Ai  fini   dell'apprezzamento   del   requisito   connesso   al
significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di
un accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto  9  dicembre
2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia,  valuta  anche  la  possibile
capacita'  del  programma  di  sviluppo  proposto  di  consentire  la
salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di  riferimento
coinvolte da  tavoli  di  crisi  attivi  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico. La predetta valutazione  puo'  essere  effettuata
per le nuove istanze di accordo di sviluppo e per le istanze  per  le
quali non sono gia' state trasmesse  le  valutazioni  istruttorie  di
competenza. 
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sul  sito  internet   del
Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it e nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2021 
 
                                      Il direttore generale: Bronzino