Art. 3
Disposizioni generali sulle prove di esame
1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e' pubblico
e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da
tenersi in giornate e con commissioni d'esame diverse secondo
modalita' di organizzazione proprie dell'ufficio competente. E'
ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore
complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all'allegato D,
su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento
professionale, attestate da una scuola nautica. L'esame si intende
superato all'esito favorevole di entrambe le prove.
2. Entro il periodo di validita' della domanda di ammissione, e'
consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata,
senza ulteriori oneri tributari, purche' siano decorsi almeno trenta
giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.
3. Il candidato che entro i termini di validita' della domanda di
ammissione agli esami, ha ottenuto l'idoneita' alla prova scritta ma
non ha superato la prova pratica, puo' presentare una nuova domanda
entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la
sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validita'
della nuova domanda essa e' archiviata. Qualora il candidato che non
abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame
entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, e'
tenuto a sostenere la sola prova pratica.
4. Nel luogo, giorno e ora comunicati dall'Ufficio competente per
lo svolgimento delle prove di esame, il candidato deve presentarsi
munito di documento di riconoscimento in corso di validita' anche ai
sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per le finalita' di cui al punto B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, e' considerato assente il candidato che
non renda disponibile l'imbarcazione o la nave da diporto per lo
svolgimento della prova pratica.
5. Per l'ammissione dei candidati allo svolgimento della prova
pratica, l'esaminatore unico ovvero il presidente della commissione
di esame, prima dell'inizio della prova, acquisisce al verbale di
esame:
a) un'apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto
responsabilita' che l'imbarcazione o la nave da diporto impiegata e'
in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonche'
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente
decreto. La medesima dichiarazione e' rilasciata, in nome e per conto
dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o dal legale
rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la
nautica;
b) copia della polizza di assicurazione per responsabilita'
civile di cui deve essere munita l'unita' navale da diporto e che
deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o
cose derivanti dallo svolgimento di attivita' d'esame.