Art. 4
Disposizioni integrative per le prove d'esame per le patenti nautiche
di categoria C e per candidati con disturbi specifici
dell'apprendimento.
1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria
C, nonche' quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami,
possono richiedere l'applicazione di misure personalizzate
compensative per lo svolgimento delle prove di esame.
2. Le misure compensative di cui al comma 1 consistono in:
a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova
nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30% in piu' rispetto
a quelli previsti;
b) concessione di ausili, adattamenti e strumenti compensativi,
inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove
teoriche, necessari in relazione alla tipologia e all'intensita' di
deficit attestate dal certificato medico di idoneita' al
conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di
esame;
c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori
in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica e alla tipologia
della prova di esame.
3. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure
personalizzate di cui ai commi precedenti e' di competenza
dell'esaminatore o della commissione di esame che, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ne da' motivazione nel verbale di esame.