Art. 5
Verbale di esame
1. Per ciascuna sessione d'esame, il segretario della commissione
di esame predispone apposito verbale, datato e numerato
progressivamente, recante l'elenco dei candidati, i numeri di
protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta
e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali
esplicite richieste di cui al punto B.4 dell'allegato II del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 e
successive modificazioni.
2. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, i candidati, che non si presentano
all'esame, sono considerati assenti.
3. Il verbale d'esame riporta:
a) l'elenco dei candidati presenti, debitamente identificati, sia
per la prova teorica scritta sia per la prova pratica;
b) l'elenco dei candidati risultati assenti;
c) le risultanze dell'esame per ogni singolo candidato;
d) i dati identificativi dell'unita' impiegata per la prova
pratica, comprensiva dei dati identificativi della proprieta' e del
soggetto di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), ed all'art. 9, comma
3;
e) l'annotazione delle attestazioni di cui all'art. 3, comma 1.
4. Il verbale e' sottoscritto dall'esaminatore unico e dall'esperto
velista, se previsto, oppure dai membri della commissione d'esame.
Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5,
sono acquisiti al fascicolo del candidato. Il verbale della prova
pratica e' sottoscritto dall'esaminatore unico e dall'istruttore di
vela, se previsto.