Art. 7
Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C
1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C e' svolta su unita' di lunghezza minima di 5,90
metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9
metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unita'
utilizzate in sede d'esame devono anche essere iscritte nell'ATCN,
ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. E' consentito
l'utilizzo di unita' da diporto di bandiera comunitaria solo se
iscritte in un pubblico registro comunitario.
2. L'unita' da diporto impiegata in sede di prova pratica deve
avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle
previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia
dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e
deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si
richiede la patente.
3. Nel corso della prova pratica, nel rispetto del numero massimo
di persone trasportabili, devono obbligatoriamente trovarsi a bordo
dell'unita':
a) il candidato;
b) l'esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il
membro della commissione esaminatrice;
c) l'istruttore professionale di vela nel caso di patenti
nautiche relative alle unita' a vela ed a propulsione mista;
d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre
anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta
dal candidato ovvero l'istruttore dalla scuola nautica, a valere per
i propri candidati, che assume il comando dell'unita'.
4. La prova pratica ha inizio nel momento in cui colui che ha
assunto il comando dell'unita', ai sensi della lettera d) del comma 3
lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste
dall'esaminatore unico o dal presidente della commissione o
dall'istruttore professionale di vela per la prova di vela.
5. La prova termina con la dichiarazione pubblica dell'esito
conseguito. E' dichiarato non idoneo il candidato che non dimostra di
saper eseguire le manovre previste. La prova pratica effettuata su
unita' a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a
motore.
6. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha
facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente patente
nautica relativa alle sole unita' a motore, effettuando le manovre a
motore previste. L'opzione espressa dal candidato e' annotata nel
verbale di esame.
7. La prova pratica di cui al presente articolo:
a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in
mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo
svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di
esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello
svolgimento di attivita' di esame per il conseguimento delle patenti
nautiche;
b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge
in mare.