Art. 9
Prova pratica per patente nautica di categoria B
1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di
categoria B e' svolta su una nave da diporto o su una unita' da
traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero, in caso di
indisponibilita', annotata e motivata nel verbale di esame, su
un'imbarcazione da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza
non inferiore a 20 metri.
2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo
dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle
norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla
costa.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi
a bordo dell'unita':
a) il candidato;
b) la commissione esaminatrice;
c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica
di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica,
a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unita'
ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante
della medesima unita', in possesso del previsto titolo professionale
marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche' il relativo
equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento
approvata.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui
alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando
dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste
dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione
pubblica dell'esito della prova.
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria B, si svolge in mare.