IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale  - n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale  - n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  339/2020  del  27  marzo  2020   di
rinegoziazione  del  medicinale  per  uso  umano  «Xolair»  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 90 del 4 aprile 2020; 
  Visti  i  pareri  espressi  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nelle sedute del 16-18 settembre 2020 e 14-16 ottobre 2020; 
  Viste le richieste della societa' Novartis Europharm Limited del 26
novembre 2020 e del 2 aprile 2021 di  rinegoziazione  del  medicinale
XOLAIR  (omalizumab) -  procedura  EU/1/05/319/001-011  e   procedura
EMEA/H/C/000606 - di propria titolarita'; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021; 
  Vista la delibera n.  45  del  28  luglio  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale XOLAIR (omalizumab) e'  rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: Asma allergico; 
  «Xolair» e' indicato negli adulti, negli adolescenti e nei  bambini
di eta' compresa tra 6 e <12 anni. Il trattamento con  «Xolair»  deve
essere considerato solo per i pazienti con asma di  accertata  natura
IgE (immunoglobulina E) mediata; 
  adulti e adolescenti (di eta' pari o superiore a 12 anni); 
  «Xolair» e' indicato, come terapia aggiuntiva,  per  migliorare  il
controllo dell'asma in pazienti con asma allergico grave  persistente
che al test cutaneo o di reattivita' in vitro sono risultati positivi
ad un aeroallergene perenne e hanno ridotta  funzionalita'  polmonare
(FEV1 <80%) nonche' frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in
pazienti con  documentate  esacerbazioni  asmatiche  gravi  ripetute,
nonostante l'assunzione quotidiana di alte  dosi  di  corticosteroidi
per via inalatoria, piu' un beta2-agonista a  lunga  durata  d'azione
per via inalatoria; 
  bambini (da 6 a <12 anni di eta'); 
  «Xolair» e' indicato, come terapia aggiuntiva,  per  migliorare  il
controllo dell'asma in pazienti con asma allergico grave  persistente
che al test cutaneo o di reattivita' in vitro sono risultati positivi
ad un aeroallergene  perenne  e  hanno  frequenti  sintomi  diurni  o
risvegli  notturni  e  in  pazienti  con  documentate   esacerbazioni
asmatiche gravi ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di  alte
dosi di corticosteroidi per via inalatoria, piu' un beta2-agonista  a
lunga durata d'azione per via inalatoria orticaria cronica  spontanea
(CSU). 
  «Xolair» e' indicato, come terapia aggiuntiva, per  il  trattamento
dell'orticaria cronica spontanea in  pazienti  adulti  e  adolescenti
(eta' pari  o  superiore  a  12  anni)  con  risposta  inadeguata  al
trattamento con antistaminici H1.» 
  Confezioni: 
    150  mg  polvere  e  solvente  per  soluzione   iniettabile   uso
sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml -  1
flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (I.V.A.esclusa): euro 369,60; 
    prezzo al pubblico (I.V.A.esclusa):  euro 609,99. 
    75 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,5 ml -  1  siringa  preriempita -  A.I.C.  n.
036892053/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A.esclusa):  euro 184,80; 
    prezzo al pubblico (I.V.A.esclusa): euro 305,00. 
    150  mg  soluzione  iniettabile  a   uso   sottocutaneo   siringa
preriempita (vetro) 1,0 ml  -  1  siringa  preriempita  -  A.I.C.  n.
036892089/E (in base 10); 
    casse di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A.esclusa): euro 369,60; 
    prezzo al pubblico (I.V.A.esclusa): euro euro 609,99. 
  E'  negoziata  la  rimozione  del  blocco  dei  quattro  cicli  per
l'indicazione orticaria cronica spontanea con verifica del numero  di
pazienti che hanno superato i due cicli al termine dei dodici mesi. 
  Alla  confezione  con  A.I.C.  n.   036892089/E   e   limitatamente
all'indicazione orticaria cronica spontanea (CSU)  della  specialita'
medicinale in oggetto si applica il PT web based a partire dal  primo
ciclo di terapia, con conseguente eliminazione del  PT  cartaceo.  Ai
fini delle prescrizioni a  carico  del  SSN,  i  centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  Conferma dell'attuale sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del SSN (Servizio sanitario nazionale). 
  Validita' del contratto: dodici mesi.