Art. 10 
 
     Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate 
                      in servizi antipirateria 
 
  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
fino  al  31  marzo  2022  non  e'  richiesto   il   corso   previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n.  130,  per  le  guardie  giurate  da  impiegare  in  servizi
antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica  il
regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  5,  comma  5,  primo  e  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,   n.   107,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,
          n. 130 e recante  «Proroga  delle  missioni  internazionali
          delle  forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
          nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.  Misure
          urgenti antipirateria»: 
              «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
          - Omissis. 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro  dell'interno  15  settembre
          2009, n. 154,  adottato  in  attuazione  dell'art.  18  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino  al
          30 giugno 2021 possono essere impiegate  anche  le  guardie
          giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
          teorico-pratici, a condizione che abbiano  partecipato  per
          un periodo di almeno  sei  mesi,  quali  appartenenti  alle
          Forze armate, alle  missioni  internazionali  in  incarichi
          operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero
          della difesa.»