Art. 11 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno
delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' destinata in  via  prioritaria
alle attivita' che alla data  di  entrata  del  vigore  del  presente
decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di  prevenzione
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020,  n.  35.  Per  l'attuazione  della  presente  disposizione   si
applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021,
          n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio  2021,
          n. 123,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          luglio 2021, n. 106  e  recante  «Misure  urgenti  connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani, la salute e i servizi territoriali»: 
              «Art.  2  (Fondo  per  il  sostegno   delle   attivita'
          economiche chiuse). - 1. Al fine di favorire la continuita'
          delle attivita' economiche per le quali, per effetto  delle
          misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto
          legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta,  nel
          periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la chiusura per un periodo complessivo  di  almeno
          cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo
          per il sostegno delle attivita' economiche chiuse», con una
          dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. 
              2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono
          determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di  cui
          al comma 1, sulla base  dei  criteri  individuati,  tenendo
          conto delle misure di ristoro gia' adottate  per  specifici
          settori economici nonche' dei contributi  a  fondo  perduto
          concessi ai sensi dell'art. 1 del  decreto-legge  22  marzo
          2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          maggio 2021, n. 69, e dell'art. 1 del presente decreto, con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   da
          adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con  il  medesimo  decreto  si
          provvede altresi' ad individuare  modalita'  di  erogazione
          della  misura  tali  da  garantire  il  pagamento  entro  i
          successivi trenta giorni. 
              3.  I  contributi  sono  concessi  nel  rispetto  della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 
              4. Alla copertura degli oneri  del  presente  articolo,
          pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai
          sensi dell'art. 77. 
              4-bis. La dotazione del fondo  di  cui  all'  art.  38,
          comma  3,  del  decreto-legge  22  marzo   2021,   n.   41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69, e' incrementata di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato
          ai sensi del presente comma che costituisce  tetto  massimo
          di   spesa,   al   ristoro    delle    perdite    derivanti
          dall'annullamento, dal rinvio o dal  ridimensionamento,  in
          seguito all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  delle
          fiere nonche' al ristoro dei soggetti erogatori di  servizi
          di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano  una
          quota superiore al 51 per cento  dei  ricavi  derivante  da
          attivita' riguardanti fiere e congressi. 
              4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari  a  50
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo  di  cui  all'  art.  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del presente decreto. 
              4-quater.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis e' subordinata all'autorizzazione  della  Commissione
          europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea.» 
              - Si riportano gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25
          marzo 2020, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dall'
          art. 1, comma  1,  della  legge  22  maggio  2020,  n.  35,
          recante:  «Misure  urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al 31 dicembre  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f); 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, ad eccezione di  quelli
          inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
          continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento  sociale
          e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o  congressuale,
          salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,
          n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, nonche'  delle  istituzioni  di  formazione
          superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di   corsi
          professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
          universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali  e
          delle attivita' formative svolti da  altri  enti  pubblici,
          anche territoriali e locali, e da soggetti  privati,  o  di
          altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
          ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita'  in
          modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'art.  101  del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                hh-bis) obbligo di avere sempre con  se'  dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                  1)  i  soggetti  che  stanno  svolgendo   attivita'
          sportiva; 
                  2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                  3)  i  soggetti   con   patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
              3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
          essere imposto lo svolgimento delle attivita'  non  oggetto
          di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di  misure
          di cui al presente articolo,  ove  cio'  sia  assolutamente
          necessario per assicurarne  l'effettivita'  e  la  pubblica
          utilita', con  provvedimento  del  prefetto,  assunto  dopo
          avere  sentito,  senza   formalita',   le   parti   sociali
          interessate.» 
               «Art. 2 (Attuazione delle misure di  contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              2. Nelle more dell'adozione dei decreti del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  e  con
          efficacia limitata fino a tale momento, in casi di  estrema
          necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le  misure
          di cui all'art. 1  possono  essere  adottate  dal  Ministro
          della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23  dicembre
          1978, n. 833. 
              3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, ovvero ai sensi dell'art. 32 della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
              4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto
          i termini per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei
          conti, di cui all'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre
          2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i  provvedimenti
          adottati in attuazione del  presente  decreto,  durante  lo
          svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte
          dei conti, sono  provvisoriamente  efficaci,  esecutori  ed
          esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,   21-ter   e
          21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. I provvedimenti emanati in attuazione  del  presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.»