Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente
decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal
decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1,
del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 621, e' inserito il seguente: 
    «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
assicura  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  mediante   risposta
telefonica  o  di  posta  elettronica,   per   l'acquisizione   delle
certificazioni  verdi   COVID-19,   di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Per  il  servizio  di  assistenza
tecnica per l'acquisizione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,  convertito,
          con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,  della  legge  22
          maggio 2020, n. 35, reca: «Misure urgenti per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16   maggio   2020,   n.   125,
          convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
          legge 14 luglio 2020, n. 74. 
              - Il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca:
          «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2 marzo  2021,  pubblicato  nel  s.  o.  17  alla  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, reca «Ulteriori disposizioni
          attuative  del  decreto-legge  25  marzo   2020,   n.   19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», del  decreto-legge  16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
          decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori
          disposizioni  urgenti  in  materia   di   spostamenti   sul
          territorio nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  25
          marzo del 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni,  dall'
          art. 1, comma 1, della  legge  22  maggio  2020,  n.  35  e
          recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare   l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con  uno  o  piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020.» 
              Per il comma 200 dell'art.  1  della  citata  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 9.