Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, e' inserito il seguente: «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, reca: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». - Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74. - Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel s. o. 17 alla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, reca «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». - Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo del 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 e recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»: «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.» Per il comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nei riferimenti normativi all'art. 9.