Art. 3 
 
                Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione
dei servizi di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e  di  altre
strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi
alloggiati; 
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
      f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi   necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o
terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
      g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,  di
cui all'articolo 8-bis, comma 2; 
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      i) concorsi pubblici. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle  zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste  per  le  singole
zone. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,
con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della
certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che
abbiano rispettato gli obblighi informativi. 
  5. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.» 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del
presente decreto, nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2021,  n.   76. Ogni   diverso   o   nuovo   utilizzo   delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto  esclusivamente  con  legge
dello Stato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22
          aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia da COVID-19», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1.  Ai  fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                a) certificazioni verdi COVID-19:  le  certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero  l'effettuazione  di   untestantigenico   rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                b)  vaccinazione:  le   vaccinazioni   anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
                c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
          dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
          catena  della  polimerasi-trascrittasi  inversa   (RT-PCR),
          amplificazione  isotermica  mediata  da   loop   (LAMP)   e
          amplificazione mediata da  trascrizione  (TMA),  utilizzato
          per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA)  del
          SARS-CoV-2,  riconosciuto   dall'autorita'   sanitaria   ed
          effettuato  da  operatori  sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                d)    test    antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                e) Piattaforma nazionale  digital  green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di  cui  all'art.
          83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e gestito  dalla  stessa  societa'  per  conto  del
          Ministero della salute, titolare del trattamento  dei  dati
          raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
              2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
          seguenti condizioni: 
                a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine
          del prescritto ciclo; 
                b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                c)  effettuazione  di  test   antigenico   rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
              3. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di dodici mesi a far data  dal  completamento
          del  ciclo  vaccinale  ed  e'  rilasciata   automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla  stessa,  al  termine   del   prescritto   ciclo.   La
          certificazione verde COVID-19 di cui al  primo  periodo  e'
          rilasciata  anche  contestualmente  alla   somministrazione
          della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
          giorno successivo  alla  somministrazione  fino  alla  data
          prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
          deve essere  indicata  nella  certificazione  all'atto  del
          rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al  primo
          periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
          somministrazione di una sola dose di un  vaccino  dopo  una
          precedente infezione da  SARS-COV  2  e  ha  validita'  dal
          quindicesimo  giorno  successivo   alla   somministrazione.
          Contestualmente  al   rilascio,   la   predetta   struttura
          sanitaria, ovvero  il  predetto  esercente  la  professione
          sanitaria, anche per il  tramite  dei  sistemi  informativi
          regionali,   provvede   a   rendere    disponibile    detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza della stessa, l'interessato sia  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              4. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              5. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato,  in  formato
          cartaceo o digitale, dalle strutture  sanitarie  pubbliche,
          da  quelle  private  autorizzate  o  accreditate  e   dalle
          farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere  c)
          e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri  di
          libera scelta. 
              6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          10, le certificazioni verdi COVID-19  rilasciate  ai  sensi
          del comma  2  riportano  i  dati  indicati  nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
              6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
          di una  nuova  certificazione  verde  COVID-19  se  i  dati
          personali riportati nella certificazione non  sono,  o  non
          sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
          non e' piu' a sua disposizione. 
              6-ter. Le informazioni contenute  nelle  certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
              7. Coloro che  abbiano  gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
              8.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
              8-bis. Per garantire che le famiglie in  viaggio  negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
              9. Le disposizioni dei commi da 1  a  8  continuano  ad
          applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE)  2021/953
          e 2021/954 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14
          giugno 2021. 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
              10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
          utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli  articoli  2,
          comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5  e  9-bisdel  presente
          decreto, nonche' all'art. 1-bisdeldecreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dallalegge  28
          maggio 2021, n. 76.Ogni  diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
              11. Dal presente articolo non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.»