Art. 4 
 
          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e
dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica  e
dei  poliambulatori  specialistici.  Salvi  i   casi   di   oggettiva
impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale  sanitario,
per  l'accesso  alle  prestazioni  di  pronto  soccorso   e'   sempre
necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per
cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50
per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di
spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di
linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli
aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
        2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano
anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle
competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle
rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi
internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi
da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita
non  puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella  massima
autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la
capienza consentita non puo' essere superiore  al  25  per  cento  di
quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero  massimo   di
spettatori non  puo'  essere  superiore  a  2.500  per  gli  impianti
all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita'  devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida  adottate  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo  sport,  sentita  la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri  definiti
dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile  assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli  eventi  e
le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»; 
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «In  zona»  sono
inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso; 
      3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le  parole  «In  zona»  sono
inserite le seguenti: «bianca e»; 
    d-bis) all'articolo 8-bis: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «e  con  la  prescrizione  che  i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse; 
      2) il comma 2-bis e' abrogato; 
    e) all'articolo 9: 
      01) al comma 1, lettera a), le  parole  da:  «ovvero»  fino  a:
«SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  l'effettuazione
di un test antigenico rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su
campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con  circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»; 
      02) al comma 2, lettera c), dopo la parola:  «molecolare»  sono
inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su  campione  salivare  e
nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero  della
salute,»; 
      1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validita' di  nove
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validita' di  dodici  mesi»  e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «La  certificazione
verde COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'  rilasciata  altresi'
contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di  un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2  e  ha  validita'
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»; 
      2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»; 
      3)  al  comma  10,  terzo  periodo,  le  parole   «Nelle   more
dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13: 
      1) al comma 1,  le  parole  «e  8-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  4
dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci
giorni.»; 
      2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 9 del  citato  DL  n.  52  del
          2021, convertito, con modificazioni dalla legge n.  87  del
          2021, come modificato dalla presente  legge,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1,  2-bis,  5,
          5-bis, 8-bis e 13, del citato decreto-legge 22 aprile 2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ripristino della disciplina delle zone  gialle
          e ulteriori misure per contenere e contrastare  l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19). - In vigore dal 23 luglio 2021
          1. Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dal  presente
          decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si  applicano  le
          misure di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in
          attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
          2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2020, n. 35. 
              2. Dal 26 aprile 2021 cessano  di  avere  efficacia  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge
          1° aprile 2021, n. 44, e sono  conseguentemente  consentiti
          gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori  delle
          Regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  che
          si collocano nelle zone bianca e gialla. 
              3. (abrogato) 
              4. (abrogato)» 
              «Art.  2-bis  (Misure  concernenti  gli  accessi  nelle
          strutture sanitarie e socio-sanitarie). - 1. E'  consentito
          agli accompagnatori dei pazienti non affetti  da  COVID-19,
          muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui  all'art.
          9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei  dipartimenti
          d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso
          nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri
          di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi  i
          casi  di  oggettiva  impossibilita'   dovuta   all'urgenza,
          valutati  dal  personale  sanitario,  per  l'accesso   alle
          prestazioni  di  pronto  soccorso  e'   sempre   necessario
          sottoporsi  altestantigenico  rapido   o   molecolare.   La
          direzione sanitaria della struttura e' tenuta  ad  adottare
          le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni  di
          infezione. 
              2. Agli accompagnatori dei  pazienti  in  possesso  del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, e' sempre consentito prestare assistenza, anche nel
          reparto di degenza,  nel  rispetto  delle  indicazioni  del
          direttore sanitario della struttura. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   pubbliche    amministrazioni    competenti
          provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.» 
              «Art.  5  (Spettacoli  aperti  al  pubblico  ed  eventi
          sportivi). - 1. In  zona  bianca  e  in  zona  gialla,  gli
          spettacoli aperti al pubblico in  sale  teatrali,  sale  da
          concerto, sale cinematografiche, locali di  intrattenimento
          e  musica  dal  vivo  e  in  altri  locali  o  spazi  anche
          all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti  a  sedere
          preassegnati e a condizione che sia assicurato il  rispetto
          della distanza interpersonale di almeno un metro,  sia  per
          gli spettatori che non siano abitualmente  conviventi,  sia
          per il personale, e l'accesso e' consentito  esclusivamente
          ai  soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2.  In  zona  bianca,  la
          capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50  per
          cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25  per
          cento al chiuso  nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
          spettatori superiore rispettivamente a 5.000  all'aperto  e
          2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita  non
          puo' essere superiore al 50 per  cento  di  quella  massima
          autorizzata e il numero  massimo  di  spettatori  non  puo'
          comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli  spettacoli
          all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in  luoghi  chiusi,
          per ogni singola sala. Le attivita'  devono  svolgersi  nel
          rispetto di linee guida  adottate  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74. Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico
          quando  non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
          condizioni  di  cui  al  presente  articolo,   nonche'   le
          attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche  e
          locali assimilati. 
              2. Le misure di cui al primo periodo  del  comma  1  si
          applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli
          eventi  e   alle   competizioni   di   livello   agonistico
          riconosciuti  di   preminente   interesse   nazionale   con
          provvedimento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
          riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
          dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
          sportive associate, enti di promozione sportiva  ovvero  da
          organismi sportivi internazionali sia agli  eventi  e  alle
          competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.
          In zona bianca, la  capienza  consentita  non  puo'  essere
          superioreal50  per  cento  di  quella  massima  autorizzata
          all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la
          capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25  per
          cento di quella massima autorizzata e, comunque, il  numero
          massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per
          gli impianti all'aperto e  a  1.000  per  gli  impianti  al
          chiuso. Le attivita' devono svolgersi  nel  rispetto  delle
          linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per   lo   sport,   sentita   la
          Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
          definiti dal Comitato tecnico-scientifico.  Quando  non  e'
          possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
          presente comma, gli eventi e le  competizioni  sportivi  si
          svolgono senza la presenza di pubblico. 
              2-bis. (abrogato) 
              3. In zona bianca e gialla, in relazione  all'andamento
          della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei
          siti e degli eventi all'aperto, puo'  essere  stabilito  un
          diverso numero massimo  di  spettatori,  nel  rispetto  dei
          principi  fissati  dal  Comitato  tecnico-scientifico,  con
          linee guida idonee a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al
          comma 1, dalla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province
          autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto  di
          cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega  in
          materia di sport. 
              4.(abrogato)» 
              «Art. 5-bis (Musei e  altri  istituti  e  luoghi  della
          cultura). -  In  zona  bianca  e  gialla,  il  servizio  di
          apertura al pubblico dei musei e  degli  altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'art.  101  del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'  assicurato  a
          condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle
          dimensioni e delle caratteristiche  dei  locali  aperti  al
          pubblico nonche' dei  flussi  di  visitatori,  garantiscano
          modalita' di fruizione contingentata  o  comunque  tali  da
          evitare assembramenti di persone  e  da  consentire  che  i
          visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di
          almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della  cultura
          che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori
          superiore a un milione, il sabato e  i  giorni  festivi  il
          servizio e' assicurato  a  condizione  che  l'ingresso  sia
          stato prenotato on line o  telefonicamente  con  almeno  un
          giorno  di  anticipo.  Resta  sospesa   l'efficacia   delle
          disposizioni dell'art. 4, comma  2,  secondo  periodo,  del
          regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia
          di libero accesso a  tutti  gli  istituti  e  luoghi  della
          cultura statali la prima domenica del mese.  Alle  medesime
          condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al
          pubblico le mostre.» 
              «Art.  8-bis  (Centri  culturali,  centri   sociali   e
          ricreativi, feste e cerimonie). - 1. Dal 1° luglio 2021, in
          zona  gialla,  sono  consentite  le  attivita'  dei  centri
          culturali, dei centri sociali e ricreativi  e  dei  circoli
          associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e
          linee guida adottati ai sensi dell'art. 1,  comma  14,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
              2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono  consentite
          le feste conseguenti alle  cerimonie  civili  o  religiose,
          anche al chiuso,  anche  organizzate  mediante  servizi  di
          catering e banqueting, nel rispetto di protocolli  e  linee
          guida  adottati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  14,   del
          decreto-legge n. 33 del 2020. 
              2-bis. (abrogato)» 
              «Art.  13  (Sanzioni).  -  1.   La   violazione   delle
          disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4,  4-bis,  5,
          6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Dopo
          due  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 9-bis, commesse in giornate diverse, si  applica,
          a   partire   dalla   terza   violazione,    la    sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da uno a dieci giorni. 
              2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
          480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
          documenti informatici di cui all'art. 491-bis del  medesimo
          codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi  COVID-19
          in formato digitale  o  analogico,  si  applicano  le  pene
          stabilite nei detti articoli.»