Art. 4 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati; b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»; c) all'articolo 5: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»; 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso; 3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»; d-bis) all'articolo 8-bis: 1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse; 2) il comma 2-bis e' abrogato; e) all'articolo 9: 01) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»; 02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «molecolare» sono inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,»; 1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validita' di nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validita' di dodici mesi» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»; 2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»; 3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse; f) all'articolo 13: 1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni.»; 2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 9 del citato DL n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis, 5, 5-bis, 8-bis e 13, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). - In vigore dal 23 luglio 2021 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 3. (abrogato) 4. (abrogato)» «Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie). - 1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario sottoporsi altestantigenico rapido o molecolare. La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi). - 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superioreal50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 2-bis. (abrogato) 3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. 4.(abrogato)» «Art. 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura). - In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al pubblico le mostre.» «Art. 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie). - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 2-bis. (abrogato)» «Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni. 2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'art. 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.»