Art. 5 
 
Misure urgenti per la somministrazione di test  antigenici  rapidi  e
  per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della
salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la
somministrazione di test antigenici  rapidi  per  la  rilevazione  di
antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d),  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il  protocollo
tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni. 
  2. Al fine di  contribuire  al  contenimento  dei  costi  dei  test
antigenici rapidi di cui al comma 1,  e'  autorizzata  a  favore  del
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono,  per  il
medesimo  anno,  corrispondentemente  incrementate.  Il   Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette  risorse  alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla  base  dei
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.  Al  relativo  onere,
pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle  modifiche  di
cui al comma 3. 
  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite
dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021
e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la tempestivita'  dei
servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di
assicurarne il coordinamento con  la  campagna  vaccinale  contro  il
SARS-CoV-2,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il   Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei  farmacisti
italiani, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  definisce,  tramite  apposito  protocollo   d'intesa
stipulato    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle farmacie, le  procedure  e  le  condizioni  nel
rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al  pubblico,
a  seguito   del   superamento   di   specifico   corso   organizzato
dall'Istituto  superiore  di  sanita',   concorrono   alla   campagna
vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti  dei
soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione  del
servizio erogato dalle  farmacie  ai  sensi  del  presente  comma  e'
definita dal citato protocollo d'intesa a valere  sulle  risorse  del
fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il  medesimo  protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi'  le  procedure  di  registrazione
delle   somministrazioni   eseguite   presso    le    farmacie    per
l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 257  del  5  novembre  2018,  anche  per  consentire  il
monitoraggio del servizio erogato ai fini della  remunerazione  dello
stesso. Le previsioni del predetto  protocollo  d'intesa  esauriscono
gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge  30  dicembre
2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25   maggio   2021,   n.   123,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, reca: «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
          COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
          i servizi territoriali». 
              - Si riporta il comma 394 dell'art. 1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2015, n. 302, S.O., recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto  un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  75
          per cento dei versamenti effettuati  al  Fondo  di  cui  al
          medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari  al
          65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e  2023.  Il
          contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle  risorse
          disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per  ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, a  55  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro
          per l'anno  2023  secondo  l'ordine  temporale  in  cui  le
          fondazioni comunicano l'impegno  a  finanziare  i  progetti
          individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al  comma
          393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle  entrate
          con apposita comunicazione che da' atto della  trasmissione
          della delibera di impegno  irrevocabile  al  versamento  al
          Fondo delle somme da  ciascuna  stanziate,  nei  termini  e
          secondo le  modalita'  previsti  nel  protocollo  d'intesa.
          Dell'eventuale mancato  versamento  al  Fondo  delle  somme
          indicate nella delibera di impegno rispondono  solidalmente
          tutte le fondazioni aderenti allo  stesso.  Il  credito  e'
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo  d'imposta  di   riconoscimento   e   puo'   essere
          utilizzato  esclusivamente  in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni, a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta nel quale lo stesso  e'  stato  riconosciuto.  Il
          credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile  dai
          soggetti  di  cui  al  comma  392,   nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1260  e  seguenti  del
          codice   civile    e    previa    adeguata    dimostrazione
          dell'effettivita'  del  diritto  al  credito  medesimo,   a
          intermediari  bancari,  finanziari   e   assicurativi.   La
          cessione del credito d'imposta e'  esente  dall'imposta  di
          registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di
          cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e successive modificazioni.» 
              - Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29  dicembre  2014,  n.   300,   S.O.,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              - Si riporta l'art. 10 del  decreto-legge  29  novembre
          2004,  n.  282,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27  dicembre  2004,  n.  307,  recante  «Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'art. 32  le  parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              -  Si  riporta  l'articolo   l'art.   3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1997,  n.  202,   recante:
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: 
              «Art. 3(Intese). -  1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              - Si riporta il comma 471 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre  2020,  n.  322,  S.O.,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
              «471. In attuazione di quanto  previsto  dall'art.  11,
          comma 1, lettere b) e c), della legge 18  giugno  2009,  n.
          69, e dall'art. 3, comma 3, lettera  b),  del  decreto  del
          Ministro della salute 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
          delle recenti iniziative  attuate  nei  Paesi  appartenenti
          all'Unione  europea  finalizzate  alla  valorizzazione  del
          ruolo  dei  farmacisti  nelle  azioni  di  contrasto  e  di
          prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,  e'  consentita,
          in via sperimentale, per l'anno 2021,  la  somministrazione
          di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle  farmacie  aperte  al
          pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
          con le modalita' di cui al comma 465, anche  con  specifico
          riferimento alla disciplina del consenso informato che  gli
          stessi    provvedono     ad     acquisire     direttamente,
          subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con
          le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,
          sentito il competente ordine professionale, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
          dei predetti accordi sono disciplinati  anche  gli  aspetti
          relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per  la
          somministrazione dei vaccini, nonche' le  opportune  misure
          per garantire la sicurezza  degli  assistiti.  Al  fine  di
          assicurare   il   puntuale   adempimento   degli   obblighi
          informativi di cui all'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge
          14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29,  i  farmacisti  sono  tenuti  a
          trasmettere, senza  ritardo  e  con  modalita'  telematiche
          sicure, i dati relativi alle vaccinazioni  effettuate  alla
          regione  o  alla   provincia   autonoma   di   riferimento,
          attenendosi alle indicazioni  tecniche  fornite  da  queste
          ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»