Art. 6 - bis 
 
Proroga delle deroghe alle norme in materia di  riconoscimento  delle
                 qualifiche professionali sanitarie 
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento
delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di  cui
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  2020,
          n.  70,  edizione   straordinaria,   recante   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art.   13   (Deroga   alle   norme   in   materia   di
          riconoscimento delle qualifiche professionali  sanitarie  e
          in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
          della pubblica amministrazione). - 1. Fino al  31  dicembre
          2021, in deroga agli articoli 49 e 50  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   consentito
          l'esercizio  temporaneo  delle   qualifiche   professionali
          sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
          professionisti che intendono esercitare, in via autonoma  o
          dipendente,  nel   territorio   nazionale,   anche   presso
          strutture  sanitarie   private   o   accreditate,   purche'
          impegnate  nell'emergenza  da  COVID-19,  una   professione
          sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario  in
          base a una qualifica  professionale  conseguita  all'estero
          regolata da specifiche direttive dell'Unione  europea.  Gli
          interessati presentano istanza, corredata di un certificato
          di iscrizione  all'albo  del  Paese  di  provenienza,  alle
          regioni e alle province autonome, che possono procedere  al
          reclutamento temporaneo di  tali  professionisti  ai  sensi
          degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
              2.  Per  la  medesima  durata  indicata  al  comma   1,
          l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
          nonche' presso strutture sanitarie  private  autorizzate  o
          accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da  COVID-19,
          per l'esercizio di professioni sanitarie e della  qualifica
          di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in  deroga
          all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione
          europea, titolari di un permesso di soggiorno che  consenta
          di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro
          limite di legge.»