Art. 6 - bis Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, edizione straordinaria, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.»