Art. 7 
 
        Misure urgenti in materia di processo civile e penale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano
ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per  i
quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e  il
30 settembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 221, del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  maggio
          2020, n. 128, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 221 (Modifica all'art. 83  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in  materia  di
          processo civile e penale). - 1. All'art. 83, comma  2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  il  periodo
          compreso tra  il  9  marzo  2020  e  l'11  maggio  2020  si
          considera sospeso il decorso del termine  di  cui  all'art.
          124 del codice penale». 
              2. Tenuto  conto  delle  esigenze  sanitarie  derivanti
          dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre  2020  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 
              3.  Negli  uffici  che,  hanno  la  disponibilita'  del
          servizio  di  deposito  telematico,  anche  gli  atti  e  i
          documenti  di  cui  all'art.  16-bis,  comma   1-bis,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
          comma 1 del medesimo articolo. Gli  obblighi  di  pagamento
          del contributo unificato previsto dall'art.  14  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo
          testo  unico,  connessi  al  deposito  degli  atti  con  le
          modalita' previste dal primo periodo  del  presente  comma,
          sono assolti con  sistemi  telematici  di  pagamento  anche
          tramite la piattaforma tecnologica  prevista  dall'art.  5,
          comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
          al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Quando  i
          sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   non   sono
          funzionanti e sussiste un'indifferibile  urgenza,  il  capo
          dell'ufficio  autorizza  il  deposito  con  modalita'   non
          telematica. 
              4. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  che
          non  richiedono  la  presenza  di  soggetti   diversi   dai
          difensori  delle  parti  siano  sostituite   dal   deposito
          telematico di note scritte contenenti  le  sole  istanze  e
          conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno  trenta
          giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
          e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna  alle
          parti un termine fino a cinque giorni prima della  predetta
          data per il deposito delle  note  scritte.  Ciascuna  delle
          parti puo' presentare istanza di  trattazione  orale  entro
          cinque giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il
          giudice provvede  entro  i  successivi  cinque  giorni.  Se
          nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
          scritte, il giudice  provvede  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'art. 181 del codice di procedura civile. 
              5.  Nei  procedimenti  civili  innanzi  alla  Corte  di
          cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
          degli avvocati puo' avvenire in  modalita'  telematica  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei
          documenti  informatici.  L'attivazione  del   servizio   e'
          preceduta da un provvedimento del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia che accerta l'installazione e  l'idoneita'  delle
          attrezzature informatiche,  unitamente  alla  funzionalita'
          dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
          obblighi di pagamento  del  contributo  unificato  previsto
          dall'art.  14  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo
          testo unico, connessi al deposito telematico degli atti  di
          costituzione in giudizio presso  la  Corte  di  cassazione,
          sono assolti con  sistemi  telematici  di  pagamento  anche
          tramite la piattaforma tecnologica  prevista  dall'art.  5,
          comma 2, del codice di cui al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              6. La partecipazione alle udienze civili di una o  piu'
          parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire,  su  istanza
          dell'interessato,  mediante  collegamenti   audiovisivi   a
          distanza, individuati  e  regolati  con  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. La  parte  puo'  partecipare
          all'udienza  solo  dalla  medesima  postazione  da  cui  si
          collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza  deve  in
          ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza  di
          partecipazione  mediante   collegamento   a   distanza   e'
          depositata almeno quindici giorni prima della data  fissata
          per lo svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice  dispone  la
          comunicazione alle parti  dell'istanza,  dell'ora  e  delle
          modalita'  del  collegamento  almeno  cinque  giorni  prima
          dell'udienza. All'udienza il giudice  da'  atto  a  verbale
          delle modalita' con cui accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti a distanza e, ove si tratta  delle  parti,  la
          loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori  operazioni  e'
          dato atto nel processo verbale. 
              7. Il giudice, con il consenso preventivo delle  parti,
          puo' disporre che l'udienza  civile  che  non  richieda  la
          presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle  parti  e
          dagli  ausiliari  del   giudice,   anche   se   finalizzata
          all'assunzione   di   informazioni   presso   la   pubblica
          amministrazione,   si    svolga    mediante    collegamenti
          audiovisivi  a  distanza   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          L'udienza  e'  tenuta   con   la   presenza   del   giudice
          nell'ufficio  giudiziario  e   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          dispone la comunicazione ai procuratori delle  parti  e  al
          pubblico ministero, se e' prevista la  sua  partecipazione,
          del giorno, dell'ora e delle  modalita'  del  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto  delle  modalita'  con  cui
          accerta l'identita' dei soggetti  partecipanti  e,  ove  si
          tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale. 
              8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento  del
          consulente tecnico d'ufficio ai  sensi  dell'art.  193  del
          codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il
          consulente, prima di procedere all'inizio delle  operazioni
          peritali, presti giuramento di bene e fedelmente  adempiere
          alle funzioni affidate con dichiarazione  sottoscritta  con
          firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. 
              9. 
              10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali
          per minorenni, i colloqui  con  i  congiunti  o  con  altre
          persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli
          imputati ai sensi degli articoli 18 della legge  26  luglio
          1975, n. 354, 37 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230,  e  19
          del  decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,   su
          richiesta  dell'interessato   o   quando   la   misura   e'
          indispensabile per salvaguardare la  salute  delle  persone
          detenute o internate,  possono  essere  svolti  a  distanza
          mediante,   ove   possibile,   le   apparecchiature   e   i
          collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
          e minorile o mediante corrispondenza  telefonica,  che  nei
          casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
          i limiti  stabiliti  dall'art.  39,  comma  2,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto art. 19, comma 1,
          del decreto legislativo n. 121 del 2018. 
              11. Al fine di consentire il deposito telematico  degli
          atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del
          Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e'
          autorizzato il deposito con  modalita'  telematica,  presso
          gli uffici del pubblico ministero, di  memorie,  documenti,
          richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma  3,  del
          codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti  da
          parte degli ufficiali  e  agenti  di  polizia  giudiziaria,
          secondo le disposizioni  stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del  Ministero  della  giustizia,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma 1,  del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del
          rilascio  della  ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
          sistemi ministeriali, secondo le  modalita'  stabilite  dal
          provvedimento direttoriale di  cui  al  primo  periodo.  Il
          decreto  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato   previo
          accertamento da parte del Direttore  generale  dei  sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero  della  giustizia
          della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione   dei
          documenti informatici.» 
              - Si  riportano  gli  articoli  23,  23-bis  e  24  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020  n.  137,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  ottobre  2020,  n.  269,  edizione
          straordinaria, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
          di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
          imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 23 (Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'
          giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
          da COVID-19). - 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
          alla scadenza del  medesimo  termine  del  31  luglio  2021
          l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  221  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  ove  non
          espressamente  derogate  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo. 
              2. Nel corso delle  indagini  preliminari  il  pubblico
          ministero e la polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di
          collegamenti  da  remoto,  individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          per compiere atti che richiedono  la  partecipazione  della
          persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
          difensore, di consulenti, di esperti o  di  altre  persone,
          salvo  che  il  difensore  della  persona  sottoposta  alle
          indagini  si  opponga,  quando  l'atto  richiede   la   sua
          presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto  sono
          tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio  di
          polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza,  che
          abbia  in  dotazione  strumenti  idonei  ad  assicurare  il
          collegamento da remoto.  Presso  tale  ufficio  le  persone
          partecipano al  compimento  dell'atto  in  presenza  di  un
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
          loro identificazione. Il compimento dell'atto  avviene  con
          modalita'  idonee  a  salvaguardarne,  ove  necessario,  la
          segretezza e ad assicurare la possibilita' per  la  persona
          sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente  con
          il proprio difensore.  Il  difensore  partecipa  da  remoto
          mediante collegamento dal proprio studio, salvo che  decida
          di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
          Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto  nello
          stesso  delle   modalita'   di   collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
          partecipazione delle persone detenute, internate o in stato
          di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui
          al comma 4. Con le medesime modalita' di  cui  al  presente
          comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio  di  cui
          all'art. 294 del codice di procedura penale. 
              3. Le udienze dei procedimenti  civili  e  penali  alle
          quali  e'  ammessa  la  presenza   del   pubblico   possono
          celebrarsi  a  porte  chiuse,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'art. 128 del codice di procedura  civile  e  dell'art.
          472, comma 3, del codice di procedura penale. 
              4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle  persone
          detenute,  internate,  in  stato  di  custodia   cautelare,
          fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante
          videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e
          regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  dell'art.  146-bis
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il  comma  9  dell'art.
          221 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
              5.  Le   udienze   penali   che   non   richiedono   la
          partecipazione di soggetti diversi dal pubblico  ministero,
          dalle parti  private,  dai  rispettivi  difensori  e  dagli
          ausiliari  del  giudice  possono  essere  tenute   mediante
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          fa  comunicare  ai  difensori  delle  parti,  al   pubblico
          ministero e agli altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
          partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento.  I
          difensori attestano l'identita' dei soggetti  assistiti,  i
          quali, se liberi o sottoposti a  misure  cautelari  diverse
          dalla custodia in  carcere,  partecipano  all'udienza  solo
          dalla medesima postazione da cui si collega  il  difensore.
          In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
          luoghi indicati dall'art.  284,  comma  1,  del  codice  di
          procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
          difensore possono partecipare all'udienza di  convalida  da
          remoto  anche  dal  piu'  vicino  ufficio   della   polizia
          giudiziaria  attrezzato  per  la  videoconferenza,   quando
          disponibile.  In  tal  caso,  l'identita'   della   persona
          arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di  polizia
          giudiziaria presente. L'ausiliario  del  giudice  partecipa
          all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
          d'udienza  delle  modalita'  di  collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura  penale,  o
          di vistarlo, ai sensi dell'art. 483, comma 1, del codice di
          procedura penale. Le disposizioni di cui al presente  comma
          si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche  alle
          udienze preliminari e  dibattimentali.  Resta  esclusa,  in
          ogni caso, l'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma alle udienze  nelle  quali  devono  essere  esaminati
          testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle ipotesi
          di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura
          penale. 
              6. Il giudice puo' disporre che le  udienze  civili  in
          materia di separazione consensuale di cui all'art. 711  del
          codice di procedura civile e di divorzio congiunto  di  cui
          all'art. 9 della legge  1°  dicembre  1970,  n.  898  siano
          sostituite dal deposito telematico di note scritte  di  cui
          all'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti  che  avrebbero
          diritto   a   partecipare    all'udienza    vi    rinuncino
          espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
          giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
          a conoscenza  delle  norme  processuali  che  prevedono  la
          partecipazione all'udienza,  di  aver  aderito  liberamente
          alla  possibilita'  di   rinunciare   alla   partecipazione
          all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate  nel
          ricorso e, nei giudizi di separazione e  divorzio,  di  non
          volersi conciliare. 
              7. In deroga al disposto dell'art. 221,  comma  7,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          giudice puo' partecipare  all'udienza  anche  da  un  luogo
          diverso dall'ufficio giudiziario. 
              8.  Per  la  decisione  sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
          di cui al comma 9; non si applica l'art. 615, comma 3,  del
          codice di procedura penale e il dispositivo  e'  comunicato
          alle parti. La richiesta di discussione orale e'  formulata
          per iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal  difensore
          abilitato a norma dell'art. 613  del  codice  di  procedura
          penale entro il termine perentorio  di  venticinque  giorni
          liberi prima dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta
          elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di
          cui al presente comma non si applicano ai procedimenti  per
          i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade  tra
          il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore
          del presente decreto la richiesta di discussione orale deve
          essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              8-bis. Per la decisione sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
          375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
          Corte di cassazione procede in camera  di  consiglio  senza
          l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
          parti, salvo che una delle parti o il procuratore  generale
          faccia   richiesta   di   discussione   orale.   Entro   il
          quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore
          generale formula  le  sue  conclusioni  motivate  con  atto
          spedito alla cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
          elettronica   certificata.    La    cancelleria    provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le conclusioni ai  difensori  delle  parti  che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          depositare memorie ai sensi dell'art.  378  del  codice  di
          procedura civile con atto inviato alla cancelleria a  mezzo
          di  posta  elettronica   certificata.   La   richiesta   di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal  difensore  di  una  delle  parti  entro  il
          termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
          dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata, alla cancelleria.  Le  previsioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
          l'udienza  di  trattazione  ricade  entro  il  termine   di
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
          quali l'udienza ricade tra il sedicesimo  e  il  trentesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   la   richiesta   di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dalla predetta data di entrata in vigore. 
              9. Nei procedimenti civili e  penali  le  deliberazioni
          collegiali in camera di consiglio  possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel  fascicolo  il  prima  possibile.  Nei
          procedimenti penali le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti  alle
          udienze di discussione finale, in  pubblica  udienza  o  in
          camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
          da remoto. 
              9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli  altri
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria  di  cui  all'art.
          475 del codice di procedura civile puo'  essere  rilasciata
          dal cancelliere in forma di  documento  informatico  previa
          istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte
          a favore della quale fu pronunciato  il  provvedimento.  La
          copia esecutiva di cui al  primo  periodo  consiste  in  un
          documento  informatico  contenente  la  copia,  anche   per
          immagine, della sentenza o del provvedimento  del  giudice,
          in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula
          di cui all'art. 475, terzo comma, del codice  di  procedura
          civile e l'indicazione della parte a favore della quale  la
          spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi' formato
          e' sottoscritto  digitalmente  dal  cancelliere.  La  firma
          digitale del cancelliere tiene luogo,  ai  sensi  dell'art.
          24, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
          previsto dall'art. 153, primo comma, secondo periodo, delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio possono  estrarre  dal  fascicolo  informatico  il
          duplicato e la copia analogica o  informatica  della  copia
          esecutiva in  forma  di  documento  informatico.  Le  copie
          analogiche e informatiche, anche per immagine, della  copia
          esecutiva in forma di documento  informatico  estratte  dal
          fascicolo  informatico  e   munite   dell'attestazione   di
          conformita' a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,   n.   221,   equivalgono
          all'originale. 
              9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle  misure
          antipandemiche, l'incolpato  e  il  suo  difensore  possono
          partecipare all'udienza di  cui  all'art.  18  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento
          da remoto, a mezzo dei sistemi  informativi  individuati  e
          resi   disponibili   con   provvedimento   del    direttore
          dell'ufficio  dei   sistemi   informativi   del   Consiglio
          superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la
          sezione  disciplinare  fa  comunicare  all'incolpato  e  al
          difensore, che abbiano fatto richiesta  di  partecipare  da
          remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento. 
              10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui all'art.  221  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  quanto  compatibili,  si
          applicano altresi' ai procedimenti relativi agli  arbitrati
          rituali e alla magistratura militare. 
              10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020,
          n.  83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato. 
              10-ter. All'art. 190 del testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
              «1-bis. Nel processo  amministrativo  le  modalita'  di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato». 
              10-quater. Dall'attuazione del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.» 
              «Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi
          penali di appello nel periodo di  emergenza  epidemiologica
          da COVID-19).  -  In  vigore  dal  1°  aprile  2021.  1.  A
          decorrere dal 9 novembre 2020 e fino  al  31  luglio  2021,
          fuori   dai   casi    di    rinnovazione    dell'istruzione
          dibattimentale, per la  decisione  sugli  appelli  proposti
          contro le sentenze di  primo  grado  la  corte  di  appello
          procede in  camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
          pubblico ministero e dei difensori,  salvo  che  una  delle
          parti private o il pubblico ministero faccia  richiesta  di
          discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di
          comparire. 
              2. Entro il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il
          pubblico ministero formula  le  sue  conclusioni  con  atto
          trasmesso alla cancelleria della corte di appello  per  via
          telematica  ai   sensi   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  o  a
          mezzo dei sistemi che sono resi disponibili  e  individuati
          con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
          informativi e automatizzati. La  cancelleria  invia  l'atto
          immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'art.  16,
          comma  4,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro  il
          quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare  le
          conclusioni con atto scritto,  trasmesso  alla  cancelleria
          della  corte  di  appello  per  via  telematica,  ai  sensi
          dell'art. 24 del presente decreto. 
              3. Alla deliberazione la corte di appello  procede  con
          le modalita' di cui all'art. 23, comma  9.  Il  dispositivo
          della decisione e' comunicato alle parti. 
              4. La richiesta di discussione orale e'  formulata  per
          iscritto dal pubblico ministero o dal  difensore  entro  il
          termine  perentorio  di  quindici   giorni   liberi   prima
          dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria  della  corte
          di  appello   attraverso   i   canali   di   comunicazione,
          notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
          2. Entro lo stesso termine perentorio  e  con  le  medesime
          modalita' l'imputato formula, a  mezzo  del  difensore,  la
          richiesta di partecipare all'udienza. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano nei  procedimenti  nei  quali  l'udienza  per  il
          giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a  far
          data dal 9 novembre 2020. 
              6. In deroga alla disposizione di cui al comma  4,  nei
          procedimenti  nei  quali  l'udienza  e'  fissata   tra   il
          sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
          2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
          dell'imputato all'udienza e'  formulata  entro  il  termine
          perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
          cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi  antimafia
          e  delle  misure  di  prevenzione,  di   cui   al   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
          322-bis del codice di  procedura  penale.  In  quest'ultimo
          caso, la richiesta di discussione orale di cui al  comma  4
          deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
          giorni liberi prima dell'udienza.» 
              «Art. 24 (Disposizioni  per  la  semplificazione  delle
          attivita' di deposito di atti, documenti  e  istanze  nella
          vigenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19).  -  In
          vigore dal 31 luglio 20211. In  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34  del  2020
          convertito con modificazioni dalla legge n.  77  del  2020,
          fino al 31 luglio 2021, il deposito di memorie,  documenti,
          richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis,  comma  3,
          del codice di procedura  penale  presso  gli  uffici  delle
          procure  della  repubblica  presso  i  tribunali   avviene,
          esclusivamente, mediante deposito dal portale del  processo
          penale  telematico  individuato   con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia e con le modalita'  stabilite
          nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni
          del decreto emanato ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24.  Il
          deposito degli atti si  intende  eseguito  al  momento  del
          rilascio  della  ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
          sistemi ministeriali, secondo le  modalita'  stabilite  dal
          provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
          entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          saranno indicati gli ulteriori atti per  quali  sara'  reso
          possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui  al
          comma 1. 
              2-bis. Il malfunzionamento  del  portale  del  processo
          penale e' attestato dal Direttore generale  per  i  servizi
          informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
          Portale  dei  servizi  telematici   del   Ministero   della
          giustizia con indicazione del  relativo  periodo.  In  tali
          ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli  atti
          di cui ai commi 1 e 2  e'  prorogato  di  diritto  fino  al
          giorno successivo al  ripristino  della  funzionalita'  del
          Portale. 
              2-ter.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare  il
          deposito di singoli atti e documenti in  formato  analogico
          per ragioni specifiche. 
              3. Gli uffici giudiziari, nei quali e'  reso  possibile
          il deposito telematico ai sensi  dei  commi  1  e  2,  sono
          autorizzati all'utilizzo del portale, senza  necessita'  di
          ulteriore verifica o accertamento da  parte  del  Direttore
          generale dei servizi informativi automatizzati. 
              4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque
          denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino
          al 31 luglio 2021, e' consentito  il  deposito  con  valore
          legale mediante invio dall'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata inserito nel Registro generale degli  indirizzi
          certificati di cui all'art. 7 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011,  n.
          44.  Il  deposito  con  le  modalita'  di  cui  al  periodo
          precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi  PEC
          degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati,  pubblicato  nel  portale  dei
          servizi telematici.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          indicate le specifiche tecniche relative ai  formati  degli
          atti  e  alla  sottoscrizione  digitale  e   le   ulteriori
          modalita'  di  invio.  Quando   il   messaggio   di   posta
          elettronica  certificata  eccede  la   dimensione   massima
          stabilita nel  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  di  cui  al  presente
          comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di
          piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
          e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine  del  giorno
          di scadenza. 
              5. Ai fini dell'attestazione del  deposito  degli  atti
          dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata
          ai sensi del comma 4,  il  personale  di  segreteria  e  di
          cancelleria degli uffici giudiziari  provvede  ad  annotare
          nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto  nel
          fascicolo  telematico.  Ai  fini  della  continuita'  della
          tenuta   del   fascicolo   cartaceo   provvede,   altresi',
          all'inserimento nel predetto fascicolo di  copia  analogica
          dell'atto  ricevuto  con  l'attestazione  della   data   di
          ricezione nella casella di  posta  elettronica  certificata
          dell'ufficio e dell'intestazione  della  casella  di  posta
          elettronica certificata di provenienza. 
              6. Per gli atti di cui al comma  1  e  per  quelli  che
          saranno individuati ai sensi del comma  2  l'invio  tramite
          posta elettronica  certificata  non  e'  consentito  e  non
          produce alcun effetto di legge. 
              6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli  581,  582,
          comma 1, e 583 del codice di procedura  penale,  quando  il
          deposito di cui al comma 4 ha ad  oggetto  un'impugnazione,
          l'atto in forma di documento  informatico  e'  sottoscritto
          digitalmente  secondo  le   modalita'   indicate   con   il
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la
          specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in
          copia informatica per immagine,  sottoscritta  digitalmente
          dal difensore per conformita' all'originale. 
              6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa   tramite   posta
          elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
          certificata del difensore  a  quello  dell'ufficio  che  ha
          emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del
          comma 4, con le modalita' e nel rispetto  delle  specifiche
          tecniche ivi indicate. Non si applica  la  disposizione  di
          cui all'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale. 
              6-quater. I motivi nuovi e le  memorie  sono  proposti,
          nei termini rispettivamente previsti, secondo le  modalita'
          indicate nei commi 6-bis  e  6-ter,  con  atto  in  formato
          elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata
          dall'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
          difensore    a    quello    dell'ufficio    del     giudice
          dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 
              6-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  6-bis,
          6-ter  e  6-quater  si  applicano  a  tutti  gli  atti   di
          impugnazione,   comunque   denominati,   e,    in    quanto
          compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461
          e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami
          giurisdizionali previsti dalla legge  26  luglio  1975,  n.
          354. Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro
          ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali,
          l'atto di impugnazione, in deroga  a  quanto  disposto  dal
          comma  6-ter,   e'   trasmesso   all'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata del tribunale di cui all'art.  309,
          comma 7, del codice di procedura penale. 
              6-sexies.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  591  del
          codice  di  procedura  penale,  nel  caso  di  proposizione
          dell'atto  ai  sensi  del  comma  6-bis  l'impugnazione  e'
          altresi' inammissibile: 
                a) quando l'atto di impugnazione non e'  sottoscritto
          digitalmente dal difensore; 
                b) quando le copie informatiche per immagine  di  cui
          al comma  6-bis  non  sono  sottoscritte  digitalmente  dal
          difensore per conformita' all'originale; 
                c) quando l'atto e'  trasmesso  da  un  indirizzo  di
          posta elettronica  certificata  che  non  e'  presente  nel
          Registro generale degli indirizzi  certificati  di  cui  al
          comma 4; 
                d) quando l'atto e'  trasmesso  da  un  indirizzo  di
          posta elettronica  certificata  che  non  e'  intestato  al
          difensore; 
                e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta
          elettronica certificata  diverso  da  quello  indicato  per
          l'ufficio che ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  dal
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati di cui al comma 4 o,  nel  caso
          di richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in
          materia  di  misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  diverso  da
          quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309, comma
          7, del codice di procedura  penale  dal  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          di cui al comma 4. 
              6-septies. Nei casi previsti  dal  comma  6-sexies,  il
          giudice che ha emesso il provvedimento impugnato  dichiara,
          anche   d'ufficio,   con    ordinanza    l'inammissibilita'
          dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del  provvedimento
          impugnato. 
              6-octies.  Le  disposizioni  del  comma   6-sexies   si
          applicano, in quanto compatibili,  agli  atti  indicati  al
          comma 6-quinquies. 
              6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito  degli
          atti trasmessi tramite  posta  elettronica  certificata  ai
          sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della  continuita'
          della  tenuta  del  fascicolo  cartaceo,   la   cancelleria
          provvede ai sensi del comma 5. 
              6-decies. Le disposizioni di cui ai commi  da  6-bis  a
          6-novies  si  applicano  agli  atti  di   impugnazione   di
          qualsiasi tipo, agli  atti  di  opposizione  e  ai  reclami
          giurisdizionali  proposti  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Fino alla suddetta data conservano  efficacia  gli
          atti  di  impugnazione  di  qualsiasi  tipo,  gli  atti  di
          opposizione  e  i  reclami   giurisdizionali   in   formato
          elettronico,   sottoscritti   digitalmente,   trasmessi   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto alla casella di posta elettronica  certificata  del
          giudice competente, ai sensi del comma 4. 
              6-undecies. Dall'attuazione del presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.»