Art. 7 - bis 
 
        Misure urgenti in materia di processo amministrativo 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni  eccezionali
non altrimenti fronteggiabili e  correlate  a  provvedimenti  assunti
dalla pubblica autorita' per contrastare la pandemia di  COVID-19,  i
presidenti  titolari  delle  sezioni  del  Consiglio  di  Stato,   il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e i presidenti dei  tribunali  amministrativi  regionali  e
delle relative  sezioni  staccate  possono  autorizzare  con  decreto
motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione  da  remoto  delle
cause per cui non e' possibile  la  presenza  fisica  in  udienza  di
singoli difensori o, in casi assolutamente  eccezionali,  di  singoli
magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalita' di
cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 13-quater delle norme di attuazione
          del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato
          2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
              «Art. 13-quater (Trattazione da  remoto).  -  1.  Fermo
          quanto previsto dall' art. 87, comma 4-bis, del codice,  in
          tutti  i  casi  di  trattazione  di  cause  da  remoto   la
          segreteria  comunica,  almeno  tre   giorni   prima   della
          trattazione,  l'avviso  dell'ora  e  delle   modalita'   di
          collegamento. Si da' atto nel  verbale  dell'udienza  delle
          modalita' con  cui  si  accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche  ai
          fini della disciplina sulla protezione dei dati  personali.
          I verbali e le decisioni deliberate all'esito  dell'udienza
          o   della   camera    di    consiglio    si    considerano,
          rispettivamente,  formati  ed  assunte  nel   comune   sede
          dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato  iscritto
          il ricorso  trattato.  Il  luogo  da  cui  si  collegano  i
          magistrati,  gli  avvocati,  le  parti  che  si   difendano
          personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
          udienza a tutti gli effetti di legge. In  alternativa  alla
          partecipazione alla discussione  da  remoto,  il  difensore
          puo' chiedere il passaggio della causa  in  decisione  fino
          alle  ore  12  del  terzo  giorno  antecedente   a   quello
          dell'udienza  stessa;  il  difensore  che   deposita   tale
          richiesta  e'  considerato  presente  a  ogni  effetto.  Ai
          magistrati che partecipano alla  trattazione  di  cause  da
          remoto non spetta alcun trattamento di missione  ne'  alcun
          rimborso di spese.»