Art. 8 
 
                    Modifiche all'articolo 85 del 
                    decreto-legge n. 18 del 2020 
 
  1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In  caso
di deferimento alla sede collegiale  di  atti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In
relazione alle  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31  dicembre  2021,  e'
composto dai presidenti di coordinamento e  da  quindici  magistrati,
individuati, in relazione alle materie, con  specifici  provvedimenti
del presidente della Corte dei conti, e delibera  con  almeno  dodici
magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente  anche  in  via
telematica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 85, comma 6, del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  recante
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art.  85  (Nuove  misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia contabile). - Omissis. 
              6. Per il controllo preventivo di legittimita'  non  si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino  al
          31  dicembre  2021,  delibera  in  adunanze   organizzabili
          tempestivamente anche in via telematica. In relazione  alle
          esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle  attivita'
          istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
          sezioni riunite in sede di controllo, fino al  31  dicembre
          2021, e' composto dai  presidenti  di  coordinamento  e  da
          quindici  magistrati,  individuati,   in   relazione   alle
          materie, con specifici provvedimenti del  presidente  della
          Corte dei conti, e delibera con almeno  dodici  magistrati,
          in adunanze  organizzabili  tempestivamente  anche  in  via
          telematica.  Alla  individuazione   di   cui   al   periodo
          precedente  si  provvede  secondo  criteri,   fissati   dal
          presidente della Corte dei conti, sentito il  Consiglio  di
          presidenza,  che  assicurino   adeguata   proporzione   fra
          magistrati relatori,  magistrati  in  servizio  presso  gli
          uffici  centrali  e  magistrati   operanti   negli   uffici
          territoriali. 
              7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
          marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le  udienze
          sono rinviate a norma del presente articolo  non  si  tiene
          conto del periodo compreso tra  l'8  marzo  2020  e  il  31
          agosto 2020. 
              8. 
              8-bis. In deroga  alle  disposizioni  recate  dall'art.
          20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 luglio 2021 i decreti del  presidente  della  Corte  dei
          conti,  con  cui  sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed
          operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei
          giudizi che si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,
          acquistano efficacia dal giorno successivo a  quello  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
              8-ter. Ai fini del contenimento  della  diffusione  del
          Covid-19,  il  pubblico   ministero   puo'   avvalersi   di
          collegamenti da remoto, individuati e regolati con  decreto
          del presidente della Corte dei conti da emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,   n.   221,   nel   rispetto   delle   garanzie    di
          verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine  di
          acquisire elementi utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e
          alla  individuazione  delle  personali  responsabilita',  i
          soggetti  informati  di  cui  all'art.  60  del  codice  di
          giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
          fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice  medesimo.
          Il  decreto  del   presidente   della   Corte   dei   conti
          disciplinante le regole tecniche entra in vigore il  giorno
          successivo   alla   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale.»