Art. 9 
 
                Proroga delle misure emergenziali in 
                       materia di disabilita' 
 
  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 ottobre 2021». 
  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato dal presente articolo. 
  3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo,  pari  a
16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
    a) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 26, comma 2-bis, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 marzo 2020, n. 70, Edizione  straordinaria,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27  e
          recante «Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          Omissis. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020  e  fino  al  31
          ottobre 2021  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto.» 
              - Si riporta il comma 483 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre  2020,  n.  322,  S.O.,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «483.  Al  fine  di  garantire  la   sostituzione   del
          personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
          benefici di cui al comma 481, e' autorizzata  la  spesa  di
          173,95 milioni di euro per l'anno 2021.» 
              - Si riporta il comma 200 dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2014, n. 300, S.O., recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»