IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, intitolata
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
succesive direttive di modifica) relativa  ad  un  codic  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 59/2021  del  30  aprile  2021,  recante
classificazione ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre
2012, n. 189, del medicinale  per  uso  umano  «Bortezomib  Fresenius
Kabi»,  approvato  con  procedura  centralizzata,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
114 del 14 maggio 2021, relativa ai codici A.I.C.  n.  048360022/E  e
048360034/E (EMEA/H/C/005074/II/0001/G); 
  Vista la determina AIFA n.  72/2021  del 12  maggio  2021,  recante
classificazione ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre
2012, n. 189, del medicinale  per  uso  umano  «Bortezomib  Fresenius
Kabi»,  approvato  con  procedura  centralizzata,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
122 del 24 maggio  2021,  relativa  al  codice  A.I.C.  n.  048360010
(EMEA/H/C/005074/0000); 
  Vista la domanda presentata in data 4 marzo 2021 con  la  quale  la
societa' Fresenius   Kabi   Deutschland   Gmbh    ha    chiesto    la
riclassificazione, ai fini  della  rimborsabilita'  del  mediciainale
«Bortezomib Fresenius Kabi»,  relativamente  alle  confezioni  aventi
codici A.I.C. n. 048360010, 048360022, 048360034; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella  sua  seduta  del  15-17  gennaio
2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 21-25 giugno 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  BORTEZOMIB  FRESENIUS  KABI   (bortezomib),   nelle
confezioni sotto indicate, e' classificato come segue: 
    Confezioni: 
      «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile uso  endovenoso,  uso
sottocutaneo, flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 10 ml 
  A.I.C. n. 048360010/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 858,00; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.416,04; 
      «1  mg  polvere  per  soluzione  iniettabile,  uso  endovenoso,
flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 5 ml 
  A.I.C. n. 048360022/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 245,14; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 404,58; 
      «2,5 mg polvere per soluzione iniettabile, uso endovenoso,  uso
sottocutaneo, flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 10 ml 
  A.I.C. n. 048360034/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 612,85; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1011,45. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali.