IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  in  occasione  del  G20  e
delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n.
150; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207; 
  Vista la nota prot. n. 121597 del 3 settembre 2021, con la quale il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in
vista dello  svolgimento  degli  eventi  denominati  «III  Conferenza
Italia-Africa» e «X Conferenza Italia-America Latina e  Caraibi»,  in
programma a Roma nelle date, rispettivamente, del 7 e 8 ottobre  2021
e del 25 e 26 ottobre 2021, ha chiesto di estendere a detti eventi il
protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e
protezione dal rischio di contagio  da  COVID-19  nell'organizzazione
del G20», allegato alla sopra citata  ordinanza  del  Ministro  della
salute 24 giugno 2021; 
  Vista la nota acquisita con prot. GAB n.  16936  del  20  settembre
2021, con la  quale  i  vice  Segretari  Generali  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati, in vista della «7^ Conferenza
dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20»  e  della  «Riunione
parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle  Parti  delle
Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici  (COP26)»,  in  programma,
rispettivamente, presso il Senato della Repubblica nelle date del 7 e
8 ottobre 2021 e presso la Camera dei deputati nelle date dell'8 e  9
ottobre  2021,  hanno  richiesto,  in   relazione   all'esigenza   di
accogliere anche delegazioni provenienti da  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, di valutare la possibilita' che sia prevista, per
i soggetti  interessati,  una  deroga  all'obbligo  di  sottoporsi  a
isolamento  fiduciario,  anche  in  considerazione   del   protocollo
sanitario predisposto; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, in  considerazione  della  rilevanza
internazionale   dei   predetti   eventi,   prevedere,   nelle   more
dell'adozione di un successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione
sanitaria,  nuove  disposizioni  volte  a  consentire  in   sicurezza
l'ingresso e il soggiorno  nel  territorio  nazionale  ai  componenti
delle delegazioni ufficiali invitate ai medesimi eventi; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate  agli  eventi
denominati «III Conferenza Italia -  Africa»  e  «7^  Conferenza  dei
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20»,  in  programma  a  Roma
nelle date del 7 e 8 ottobre 2021,  e  «X  Conferenza  Italia-America
Latina e Caraibi» in programma a Roma nelle date del 25 e 26  ottobre
2021,  e'  consentito  l'ingresso  e  il  soggiorno  nel   territorio
nazionale per il tempo strettamente  necessario  alla  partecipazione
agli eventi stessi e alle attivita' a essi connesse, anche in  deroga
a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-CoV-2,
gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto del  protocollo
di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», che
costituisce parte integrante dell'ordinanza del Ministro della salute
24 giugno 2021, citata in premessa. 
  3. Con riferimento agli eventi «III Conferenza Italia -  Africa»  e
«X Conferenza Italia-America Latina e  Caraibi»  i  riferimenti  alla
«Delegazione G20», contenuti nel protocollo di sicurezza  di  cui  al
comma 2, sono da intendersi fatti alla  «Direzione  generale  per  la
mondializzazione e le questioni globali del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale». 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, i soggetti di cui al
comma 1 non sono tenuti a compilare il Passenger Locator Form.