Art. 3 1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le autorita' competenti comunicano agli Uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti agli eventi di cui agli articoli 1 e 2, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.