Art. 3 
 
  1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19,  i  soggetti
di cui agli articoli 1 e 2 non devono sottoporsi  alle  misure  della
sorveglianza sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,  in
relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e  territori
esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  Uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei partecipanti agli eventi di cui agli articoli 1 e  2,
dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.