Art. 2
Definizioni
1. Per «latte» si intende il latte ovino e caprino.
2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione
che acquista latte dai produttori per:
a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio,
refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b) cederlo ad una o piu' imprese dedite al trattamento o alla
trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i
prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o
una trasformazione.
4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori di latte che
effettuano la trasformazione e la successiva vendita del proprio
latte e dei prodotti da esso ottenuti.
5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si
intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.
6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le
organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161
del regolamento (UE) n. 1308/2013.
7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge
4 giugno 1994, n. 194.
10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 27.
11. PIF: i Posti di ispezione frontaliera di cui all'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal
produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti
lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda.
13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende
una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti
lattiero-caseari.