IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, della Costituzione; Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge, che individua le finalita' della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza; Visto l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che, per le finalita' di cui alla citata legge n. 29 del 2019, e' autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020; Considerato che il menzionato art. 1, comma 463, stabilisce che le risorse siano ripartite tra le regioni e le province autonome secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute allegata alla riferita legge di bilancio per il 2020, la quale stanzia gli importi da ripartire ai sensi delle predette finalita' a valere del capitolo 4398 afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della prevenzione sanitaria con uno stanziamento di competenza e di cassa di un milione di euro annui per il triennio 2020-2022; Considerato che la quota relativa all'anno 2020 risulta iscritta nel conto residui del capitolo 4398 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di un milione di euro; Tenuto conto che dette risorse sono finalizzate alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017; Considerato, in particolare, che per il perseguimento del menzionato obiettivo e' necessario assicurare il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali necessarie al pieno funzionamento dei relativi registri tumori e sistemi di sorveglianza; Tenuto conto anche del documento delle regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma»; Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento da definire in base alla popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma, come da ultimo censimento Istat; Ritenuto che la somma di euro 23.809,52 sia utile a contribuire, quale quota fissa, all'avvio, all'implementazione e alla gestione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza che confluiranno nella Rete nazionale; Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021; Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui all'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.