Art. 2 Criteri di riparto delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno 2020, sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto: a) della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali; b) della numerosita' della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.