Art. 2 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno  2020,  sono
ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto: 
    a)  della  natura  innovativa  dell'intervento,   tecnologico   e
informatico, che le regioni e le  province  autonome  sono  tenute  a
predisporre per la realizzazione  e  l'implementazione  dei  registri
tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei  sistemi  sanitari
regionali; 
    b) della numerosita' della  popolazione  residente  e,  pertanto,
della potenziale incidenza e prevalenza dei  tumori,  delle  malattie
tumore-correlate e delle malattie infettive.