Art. 3 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. In applicazione dei criteri indicati nell'art. 2, le risorse  di
cui all'art. 1 sono attribuite secondo la tabella di cui all'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le
regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della  salute
un progetto  operativo  con  il  quale  illustrano  le  modalita'  di
realizzazione del registro tumori regionale, che dovra' alimentare il
registro   tumori   nazionale,   redatto   secondo   le   indicazione
dell'allegato 2 parte integrante del presente decreto,  e  presentano
proposte per l'implementazione della Rete nazionale dei registri  dei
tumori e dei sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del  referto
epidemiologico di cui all'art. 3 della legge n. 29 del 2019. 
  3. Il Comitato di coordinamento, di cui al  comma  6,  nei   trenta
giorni  successivi  al  termine  fissato  per  la  presentazione  dei
progetti operativi, valuta la conformita' degli stessi ai criteri  di
cui al presente decreto. In relazione alla valutazione favorevole dei
progetti operativi pervenuti, alle regioni e alle  province  autonome
e' erogato l'80% del finanziamento di cui al comma 1. 
  4. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  le  regioni  e  le  province
autonome trasmettono al Ministero della salute una  relazione  finale
riepilogativa  delle  attivita'  svolte  e  dei  risultati  raggiunti
nell'anno precedente, per il perseguimento  delle  finalita'  di  cui
alla legge n. 29 del 2019, con le risorse  attribuite  ai  sensi  del
presente decreto. 
  5. La relazione finale  sulle  attivita'  svolte,  trasmessa  dalle
regioni e dalle province autonome e' valutata, entro il 31 maggio  di
ogni anno, dal Comitato di  coordinamento,  di  cui  al  comma  6.  A
conclusione della valutazione favorevole, e' erogata alle  regioni  e
alle province autonome la restante quota del 20% del finanziamento di
cui al comma 1. 
  6. A Conclusione della  valutazione  favorevole,  e'  erogata  alle
regioni e alle province  autonome  la  restante  quota  del  20%  del
finanziamento di cui al comma 1. 
  7. Il Comitato  di  coordinamento,  di  cui  ai  precedenti  commi,
istituito  con  decreto  del  direttore  generale  della  prevenzione
sanitaria  e  del  direttore  generale  della  digitalizzazione,  del
sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero  della
salute, e' composto da tre rappresentanti del Ministero della  salute
e da tre rappresentanti delle regioni e delle province  autonome,  ed
opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2516