Art. 2 Modalita' di erogazione 1. Per gli interventi afferenti all'edilizia sanitaria, le modalita' di erogazione del contributo verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato A di cui al presente decreto; 2. Per i progetti afferenti alla ricerca, le modalita' di erogazione del contributo verranno disposte attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e il legale rappresentante del beneficiario, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato B di cui al presente decreto; 3. Nelle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, verranno esplicitate le modalita' di erogazione del finanziamento e la relativa documentazione necessarie.