Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante  «Attuazione  dell'art.
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  in  materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche  (di  seguito,  BDAP)  istituita  ai  sensi
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli
interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto
(CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove  previsti  dalla
normativa vigente. 
  3. Per i progetti  di  edilizia  sanitaria  il  monitoraggio  degli
interventi   avverra'   anche   attraverso    l'Osservatorio    degli
investimenti pubblici in sanita'. 
  Il  presente  decreto  comprensivo  degli  allegati  A  e  B  sara'
trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti  di  competenza  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2343