IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,  n.
966,  recante  la  «Disciplina  delle  tariffe,  delle  modalita'  di
pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,  recante  le
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre
1996, n. 609; 
  Visto il decreto legislativo 19  dicembre  1994,  n.  758  recante:
«Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  recante:
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni ed,  in  particolare,  l'art.  46,
comma 3, che  prevede  l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti  per  la
definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad  individuare  misure
per  la  gestione  delle  emergenze,  nonche'  la  definizione  delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e  protezione
antincendio, compresi i requisiti del  personale  addetto  e  la  sua
formazione; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019  sui  requisiti  di  accessibilita'  dei
prodotti e dei servizi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n
151, recante il «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli  incendi,  a  norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983
recante:  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  maggio  2007  recante
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante
le «Procedure e requisiti per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  198  del  26
agosto 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 14  marzo  2012  recante
«Tariffe per l'attivita'  di  formazione  del  personale  addetto  ai
servizi di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento  ordinario  n.  51,
cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana Serie generale, n. 256 del 31  ottobre  2019  -  Supplemento
ordinario n. 41; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3,  del
richiamato decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  che  prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per
la  gestione  delle   emergenze,   nonche'   la   definizione   delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e  protezione
antincendio, compresi i requisiti del  personale  addetto  e  la  sua
formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui  al
richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i  criteri  per  la  gestione  in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in  attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera  b)  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Il presente decreto si applica alle attivita'  che  si  svolgono
nei  luoghi  di  lavoro  come  definiti  dall'art.  62  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. Per le attivita' che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26  giugno  2015,
n. 105, le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.