Art. 2 
 
  Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza 
 
  1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori  di
rischio incendio presenti presso  la  propria  attivita',  secondo  i
criteri indicati negli allegati  I  e  II,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone  un  piano
di emergenza in cui  sono  riportate  le  misure  di  gestione  della
sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1: 
    luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; 
    luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza
contemporanea di piu'  di cinquanta  persone,  indipendentemente  dal
numero dei lavoratori; 
    luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato  I  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3. Nel piano di emergenza sono, altresi',  riportati  i  nominativi
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle  emergenze,  o  quello
del datore di lavoro,  nei  casi  di  cui  all'art.  34  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano  in  nessuno  dei  casi
indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a  redigere
il piano di emergenza,  ferma  restando  la  necessita'  di  adottare
misure organizzative e gestionali da attuare  in  caso  di  incendio;
tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi  o
nel documento redatto sulla base delle  procedure  standardizzate  di
cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81.