Art. 3 
 
              Informazione e formazione dei lavoratori 
 
  1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate  a  fornire  ai
lavoratori una adeguata  informazione  e  formazione  sui  rischi  di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato  I,  in  funzione  dei
fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.