Art. 4 
 
         Designazione degli addetti al servizio antincendio 
 
  1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e  sulla  base
delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio  ed
in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il
datore di lavoro  designa  i  lavoratori  incaricati  dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi,  lotta  antincendio  e  gestione
delle  emergenze,  di   seguito   chiamati   «addetti   al   servizio
antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  o  se  stesso  nei  casi  previsti
dall'art. 34 del medesimo decreto. 
  2. I lavoratori designati frequentano i corsi di  formazione  e  di
aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.